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Sul ricorso numero di registro generale n. 1353 del 2025, proposto dalla Mediasix S.r.l. contro il Ministero delle Imprese e del Made in Italy, il Ministero dell'Economia e delle Finanze, la Presidenza del Consiglio dei ministri e la Presidenza della Repubblica e nei confronti di Enova S.r.l., non costituita in giudizio, per l'annullamento, previa sospensione:

  • del Decreto Ministero delle Imprese e del Made in Italy, Dipartimento per il digitale, la connettività e le nuove tecnologie, Direzione Generale per il digitale e le telecomunicazioni - Istituto Superiore delle comunicazioni e delle tecnologie dell’informazione - Divisione X - Emittenza Radiotelevisiva. Contributi, prot. 23974 del 20 novembre 2024, unitamente alla graduatoria definitiva delle domande ammesse al contributo per l’anno 2024 delle emittenti televisive a carattere commerciale e agli elenchi degli importi spettanti ai relativi soggetti beneficiari, ai sensi dei commi 3 e 4 dell’articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 2017 n. 146, come riportati negli allegati A e B;
  • nonché di tutti gli altri atti presupposti, consequenziali e/o comunque connessi, inclusi in particolare tutti gli atti istruttori correlati all’approvazione delle graduatorie, inclusi, ove occorra, il decreto direttoriale del 4 ottobre 2024, prot. 17614, di approvazione della graduatoria provvisoria e della nota prot. 23753 del 18 novembre 2024, concernente la relazione ministeriale svolta in merito all’istruttoria dei reclami pervenuti;
  •  dell’art. 6, co. 1 e 2, del d.P.R. 146/2017;
    nonché, ove occorra:
  • per la rimessione alla Corte costituzionale della questione di legittimità costituzionale degli artt. 4 bis, comma 1, del decreto-legge 25 luglio 2018, n. 91, pubblicato in Gazz. Uff. 25 luglio 2018, n. 171, convertito con legge 21 settembre 2018, n. 108, e 13, comma 1-bis, del decreto legge 18 ottobre 2023, n. 145, come convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2023, n. 191, in relazione agli artt. 3, 24, 77, 103, 111, commi 1 e 2, Cost., 113, e 117, comma 1, Cost., in relazione all’art. 6 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo, nonché, in subordine, rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale delle medesime disposizioni per violazione degli artt. 2, 3, 21, 41, Cost., e dell’art. 117, comma 1, Cost., in relazione agli artt. 10 e 14 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo.

Il TAR per il Lazio - Sezione Quarta Ter, nell’ambito del giudizio n. 1353/2025, con Ordinanza n. 3202/2025, pubblicata il 13 febbraio 2025, ha disposto l’integrazione del contraddittorio tramite notificazione per pubblici proclami, da pubblicare sul sito istituzionale del Ministero.
In ottemperanza a quanto disposto nella suddetta Ordinanza si pubblicano i seguenti atti:

Lo svolgimento del processo potrà essere seguito dalle parti sul sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso le modalità rese note sul sito stesso.

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