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Regolamento dell’acquisizione dei dati per la tenuta del catasto di cui all'art. 12, comma 3, del decreto legislativo n. 198 del 2002 e delle previsioni dell’art. 44, comma 1-sexies, del Codice delle comunicazioni elettroniche (decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259).

Per l’acquisizione dei dati necessari alla tenuta del catasto, dall’entrata in vigore del provvedimento, gli operatori di telefonia mobile dotati di impianti e infrastrutture fisiche di telefonia mobile sul territorio, dovranno provvedere ad inviare i dati relativi agli impianti di nuova installazione e ad aggiornare i dati degli impianti installati precedentemente alla data di entrata in vigore del decreto, conformemente al formato indicato nell’Allegato al decreto.

La trasmissione dei dati e, su base trimestrale, l’aggiornamento degli stessi andrà comunicata a mezzo di posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

Dall’entrata in vigore del decreto il decreto del Ministero delle Comunicazioni del 22 luglio 2003 (GURI n.180 del 5 agosto 2003) ed il decreto del Ministero delle Comunicazioni del 27 novembre 2003 (GURI n.289 del 13 dicembre 2003) vengono abrogati.

Provvedimento pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, serie generale, n. 295 del 17 dicembre 2024.

 

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