Risposte alle domande frequenti relative al Fondo crescita sostenibile. STEP PN RIC 2021-27
Programma Nazionale Ricerca, Innovazione e Competitività 2021-27 (Fondo per la crescita sostenibile)
- Soggetti ammissibili
- Progetti ammissibili
- Agevolazioni concedibili
- Modalità e termini di presentazione delle istanze
- Istruttoria e valutazione delle domande di agevolazione
- Istruttoria e valutazione delle domande di agevolazione
1. Soggetti ammissibili
1.1 Quali sono i soggetti che possono beneficiare delle agevolazioni previste dal DM 25 ottobre 2024?
Ai sensi dell’articolo 3, comma 1 del DM 25 ottobre 2024, possono beneficiare delle agevolazioni i seguenti soggetti:
a) le imprese che esercitano le attività di cui all’articolo 2195 del codice civile, numeri 1 e 3, ivi comprese le imprese artigiane di produzione di beni di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443;
b) le imprese agro-industriali che svolgono prevalentemente attività industriale;
c) i Centri di ricerca come definiti dall’articolo 1, comma 1, lett. a) del DM 25 ottobre 2024.
Possono essere soggetti co-proponenti di un progetto congiunto le imprese agricole che esercitano le attività di cui all’articolo 2135 del codice civile, le imprese che esercitano le attività ausiliarie di cui al numero 5 dell’articolo 2195 del codice civile, in favore delle imprese di cui alle lettere a) e b) dell’articolo 3, comma 1 del DM 25 ottobre 2024 e gli Organismi di ricerca.
Ai fini dell’ammissibilità alle agevolazioni, i predetti soggetti devono realizzare i progetti di ricerca e sviluppo secondo le modalità indicate all’articolo 3, commi 4 e 5 del DM 25 ottobre 2024.
1.2 Quali soggetti possono essere capofila di un progetto congiunto?
Possono essere capofila di un progetto congiunto esclusivamente i soggetti individuati all’articolo 3, comma 1, lettere a), b) e c) del DM 25 ottobre 2024.
1.3 Un’impresa di grande dimensione può presentare domanda di agevolazione a valere sulle risorse di cui al DM 25 ottobre 2024?
Si. Nel caso di progetti di importo compreso tra 1 e 5 milioni di euro, un’impresa di grande dimensione può presentare domanda di agevolazione per un progetto realizzato congiuntamente da più proponenti, di cui almeno un soggetto deve essere di micro-piccola o media dimensione.
Nel caso di progetti di importo compreso tra 5 e 20 milioni di euro, un’impresa di grande dimensione può presentare domanda di agevolazione come singolo soggetto proponente.
1.4 Un soggetto proponente può presentare più di un progetto a valere sul medesimo sportello agevolativo?
No, come previsto all’articolo 7, comma 2, del DM 25 ottobre 2024, ciascun soggetto, sia in forma singola che congiunta, può presentare una sola domanda di accesso alle agevolazioni, ad eccezione degli Organismi di ricerca che possono partecipare a più progetti congiunti mediante propri istituti, dipartimenti universitari o altre unità organizzative-funzionali dotati di autonomia gestionale, organizzativa e finanziaria.
Al fine di garantire la corretta realizzazione del progetto presentato, ciascuno di tali istituti, dipartimenti o unità organizzative-funzionali dell’Organismo di ricerca può partecipare ad un solo progetto.
1.5 Un’impresa che ha avviato la procedura prevista dall’articolo 186-bis della Legge fallimentare (concordato preventivo con continuità aziendale), può presentare una domanda di agevolazione a valere sul DM 25 ottobre 2024?
No, l’articolo 3, comma 6, lettera c) del DM 25 ottobre 2024 prevede che il soggetto proponente alla data di presentazione della domanda non deve essere sottoposto a procedure concorsuali non ancora omologate.
1.6 I consorzi con attività esterna e le società consortili possono essere beneficiari delle agevolazioni previste dal DM 25 ottobre 2024?
Sì, fermo restando il rispetto dei requisiti soggettivi previsti dall’articolo 3 del DM 25 ottobre 2024.
1.7 Le imprese che fanno parte di un consorzio o di una società consortile possono presentare una domanda di agevolazione a valere sul DM 25 ottobre 2024 qualora il consorzio o la società consortile abbia già presentato un’altra domanda?
Sì, fermo restando il rispetto dei requisiti previsti dall’articolo 3, del DM 25 ottobre 2024.
1.8 Le singole imprese appartenenti ad un gruppo aziendale possono presentare autonomamente una domanda ai sensi del DM 25 ottobre 2014?
Sì, ciascuna impresa facente parte di un gruppo aziendale può presentare una propria domanda a valere sul DM 25 ottobre 2024, fermo restando il rispetto dei requisiti di cui all'articolo 3 dello stesso decreto.
1.9 Imprese tra loro associate o collegate possono presentare un progetto congiunto di ricerca e sviluppo?
Sì, non sono previste limitazioni all'ammissibilità di progetti presentati congiuntamente da imprese tra loro associate o collegate, fermo restando il rispetto dei requisiti di cui all'articolo 3, del DM 25 ottobre 2024.
1.10 I progetti presentati congiuntamente da più soggetti possono essere realizzati attraverso forme contrattuali di collaborazione quali l’Associazione temporanea di scopo (ATS) o il Raggruppamento temporaneo di imprese (RTI)?
Sì. La collaborazione tra i soggetti proponenti può assumere la forma contrattuale dell’ATS o del RTI, fermo restando il rispetto dei requisiti previsti dall’articolo 3, comma 4, lettera a), punto iv, del DM 25 ottobre 2024.
1.11 Le Associazioni temporanee di scopo (ATS) o i Raggruppamenti temporanei di imprese (RTI) possono partecipare ad un progetto congiunto?
Le ATS, le RTI o le altre forme di collaborazione sono ammissibili unicamente quali forme contrattuali di collaborazione per la presentazione di un progetto congiunto tra più imprese o Organismi di ricerca e non possono essere diretti beneficiari delle agevolazioni.
1.12 Le società di persone in contabilità ordinaria senza l'obbligo di approvazione e deposito del bilancio in Camera di Commercio possono presentare domanda di agevolazione?
Si, le società di persone in contabilità ordinaria possono presentare domanda di agevolazione. Nel compilare l’allegato “dichiarazione dati contabili”, tali soggetti dovranno fare riferimento ai dati relativi alle ultime due dichiarazioni dei redditi presentate.
1.13 Come viene valutato il requisito di non essere impresa in difficoltà, così come definita dall’articolo 2, punto 18), del Regolamento GBER n. 651/2014 e s.m.i., nel caso di imprese appartenenti ad un gruppo?
Secondo i consolidati orientamenti europei in materia, nel caso in cui il beneficiario degli aiuti sia una società appartenente a un gruppo, il medesimo gruppo deve essere considerato come un’impresa - cioè una singola entità economica avente una comune fonte di controllo - e, al momento della concessione di aiuti ai sensi del regolamento (UE) 651/2014, è necessario tener conto della situazione economica di tutte le persone giuridiche facenti parte del gruppo.
1.14 Un soggetto proponente che presenta domanda di agevolazione con la qualifica di “piccola impresa a media capitalizzazione”, come definita all’articolo 1, comma 1, lettera f), del DM 25 ottobre 2024, come deve compilare la dichiarazione di cui all’allegato n. 6c “Prospetto per il calcolo dei parametri dimensionali”?
Un soggetto proponente che presenta domanda di agevolazione con la qualifica di “piccola impresa a media capitalizzazione”, come definita all’articolo 1, comma 1, lettera f), del DM 25 ottobre 2024, deve compilare la dichiarazione di cui all’allegato n. 6c “Prospetto per il calcolo dei parametri dimensionali” limitatamente alle sezioni che riportano il numero degli occupati (ULA).
2. Progetti ammissibili
2.1 Ai fini dell’ammissibilità alle agevolazioni previste dal DM 25 ottobre 2024, quali sono le aree territoriali nelle quali può essere realizzato il progetto di ricerca e sviluppo?
Ai fini dell’ammissibilità alle agevolazioni previste dal DM 25 ottobre 2024, i progetti di ricerca e sviluppo, come previsto dall’articolo 4, comma 4, lettera a) del predetto DM 25 ottobre 2024, devono essere realizzati essere realizzati nell’ambito di una o più unità locali ubicate nei territori delle regioni meno sviluppate (Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia).
2.2 Ai fini dell’ubicazione del progetto di ricerca e sviluppo rileva la sede legale?
No. Al fine dell’individuazione delle sedi di svolgimento del progetto rileva esclusivamente l’ubicazione dell’unità locale o delle unità locali nell’ambito delle quali è svolto il progetto e non quella della sede legale. Qualora la sede legale sia riportata nella documentazione di domanda anche come sede di svolgimento del progetto, in quanto sede operativa ritenuta idonea ad effettuare le attività progettuali, essa rileverà parimenti alle altre sedi di svolgimento del progetto e alle relative conseguenti attività di valutazione istruttoria.
2.3 Ai fini dell’ammissibilità alle agevolazioni previste dal DM 25 ottobre 2024, i soggetti proponenti devono disporre all’atto della presentazione della domanda dell’unità locale nella quale sarà svolto il progetto di ricerca e sviluppo?
Non è richiesto che le unità locali in cui viene realizzato il progetto siano nella disponibilità del soggetto proponente all’atto della presentazione della domanda di agevolazioni ma la disponibilità deve risultare all’avvio delle attività progettuali del soggetto proponente. Per tutti i soggetti proponenti, compresi i soggetti non residenti nel territorio italiano, la disponibilità delle sedi di svolgimento del progetto deve essere dimostrata, pena la decadenza dal beneficio, alla data di richiesta della prima erogazione dell’agevolazione (anche sotto forma di anticipazione).
Nel piano di sviluppo (allegato n. 4 al decreto direttoriale), presentato unitamente alla domanda di agevolazioni, devono essere evidenziati tutti gli elementi atti a dimostrare l’effettiva capacità di avviare il progetto nei termini previsti ivi inclusi quelli inerenti alla concreta capacità di acquisire la disponibilità delle unità locali coinvolte (qualora non già in possesso del soggetto proponente). Sulla base di tali elementi nonché di ogni altro elemento ritenuto necessario ai fini di una valutazione istruttoria positiva sulla capacità del soggetto proponente di realizzare il progetto, potrà essere indicata a conclusione della valutazione istruttoria una serie di vincolanti condizioni sulla costituenda sede (ad esempio: titolo di disponibilità/iscrizione in CCIAA, numero e qualifiche di personale da assumere, disponibilità di idonee attrezzature e locali, etc), alla positiva verifica delle quali rimarrà subordinato il prosieguo dell’iter agevolativo.
2.4 Quando può essere avviato il progetto di ricerca e sviluppo oggetto della domanda di agevolazione?
Come previsto dall’articolo 4, comma 4, lettera c) del DM 25 ottobre 2024, l’avvio del progetto deve essere successivo alla data di presentazione della domanda di agevolazioni e, comunque, pena la revoca delle agevolazioni, non oltre 3 mesi dalla data del decreto di concessione.
2.5 Che cosa si intende per avvio del progetto di ricerca e sviluppo?
Come previsto dall’articolo 4, comma 4, lettera c) del DM 25 ottobre 2024, per data di avvio del progetto di ricerca e sviluppo si intende la data del primo impegno giuridicamente vincolante a ordinare attrezzature o di qualsiasi altro impegno che renda irreversibile l’investimento oppure la data di inizio dell’attività del personale interno, a seconda di quale condizione si verifichi prima. La predetta data di avvio deve essere espressamente indicata dal soggetto beneficiario, che è tenuto a trasmettere al Soggetto gestore, entro trenta giorni dalla stessa data di avvio, una specifica dichiarazione resa ai sensi degli articoli 47 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
2.6 Nel caso di progetti da realizzare in forma collaborativa ai sensi dell’articolo Ai fini dell’ammissibilità alle agevolazioni, nei progetti congiunti quale è la quota di partecipazione alle spese totali di progetto per ogni soggetto proponente?
Nel caso di progetti di importo compreso tra 1 e 5 milioni di euro da realizzare in forma collaborativa, ai sensi dell’articolo 3, comma 4, lettera a), punto iii. del DM 25 ottobre 2024, i progetti di ricerca e sviluppo, qualora presentati congiuntamente da più soggetti, devono prevedere che ciascun proponente sostenga almeno il 10 per cento dei costi complessivi ammissibili.
Ai sensi dell’articolo 7, comma 4, del decreto direttoriale 3 aprile 2025, il requisito di forma collaborativa è valutato a consuntivo dal Soggetto gestore a seguito della presentazione da parte del soggetto beneficiario dell’ultima richiesta di agevolazione a saldo, di cui all’articolo 8, comma 5, del decreto direttoriale 3 aprile 2025. Nel caso in cui, a seguito dello svolgimento della verifica finale di cui all’articolo 10, comma 3, del predetto decreto direttoriale, la quota di partecipazione di un soggetto partecipante ad un progetto congiunto di cui all’articolo 3, comma 4, lettera a) del DM 25 ottobre 2024 risulti essere scesa al di sotto della percentuale minima del 10 (dieci) per cento, a seguito di una riduzione superiore al 20 (venti) per cento rispetto alle relative spese ammesse da decreto di concessione per il singolo soggetto proponente, la revoca delle agevolazioni è totale ai sensi dell’articolo 13, comma 1, lettera a), del DM 25 ottobre 2024.
2.7 Ai fini dell’ammissibilità alle agevolazioni, quale è la percentuale minima di spese per servizi di ricerca, prestazioni di consulenza alla ricerca e sviluppo e/o ricerca contrattuale di cui all’articolo 5, comma 1, lettera c) del DM 25 ottobre 2024, nel caso di progetti di cui all’articolo presentato da un singolo soggetto proponente?
Ai sensi dell’articolo 3, comma 4, lettera b), del DM 25 ottobre 2024, i progetti di ricerca e sviluppo, qualora presentati da un singolo proponente, devono prevedere la partecipazione di uno o più soggetti esterni all’impresa proponente, indipendenti dalla stessa, che concorrono alle attività del progetto attraverso servizi di ricerca, prestazioni di consulenza alla ricerca e sviluppo e/o ricerca contrattuale di cui all’articolo 5, comma 1, lettera c), del DM 25 ottobre 2024, il cui valore sia almeno pari al 10 per cento dei costi complessivi ammissibili del progetto.
Ai sensi dell’articolo 7, comma 4, del decreto direttoriale 3 aprile 2025, il requisito di forma collaborativa è valutato a consuntivo dal Soggetto gestore a seguito della presentazione da parte del soggetto beneficiario dell’ultima richiesta di agevolazione a saldo, di cui all’ articolo 8, comma 5, del decreto direttoriale 3 aprile 2025. Nel caso in cui, a seguito dello svolgimento della verifica finale di cui all’articolo 10, comma 3, del decreto direttoriale, l’importo delle collaborazioni effettuate dai soggetti prestatori di cui all’articolo 3, comma 4, lettera b), del DM 25 ottobre 2024 risulti essere scesa al di sotto della percentuale minima del 10 (dieci) per cento, a seguito di una riduzione superiore al 20 (venti) per cento rispetto alle relative spese ammesse da decreto di concessione per le collaborazioni effettuate dai soggetti prestatori nel caso dei progetti realizzati singolarmente, la revoca delle agevolazioni è totale ai sensi dell’articolo 13, comma 1, lettera a), del DM 25 ottobre 2024.
2.8 Nel caso di consorzi, società consortili o reti-soggetto che rispettino i requisiti per l’ammissione come soggetti beneficiari delle agevolazioni, sono ammissibili le spese e i costi inerenti ai consorziati coinvolti nella realizzazione del progetto?
Come previsto dall’articolo 7, comma 1, del decreto direttoriale 3 aprile 2025, le spese e i costi ammissibili devono essere sostenuti direttamente dal soggetto beneficiario e pagati dallo stesso. Pertanto, sono ammissibili esclusivamente le spese e i costi inerenti ai consorziati coinvolti nella realizzazione del progetto, per i quali il soggetto (consorzio, società consortile, rete-soggetto) titolare della domanda e beneficiario delle agevolazioni sostenga il relativo costo.
2.9 L’apporto dei consorziati deve essere evidenziato in fase di presentazione della domanda di agevolazioni?
Sì. In fase di presentazione della domanda di agevolazioni, al fine di consentire un’analisi dettagliata del progetto proposto e, quindi, dei vari soggetti che lo sviluppano e della loro capacità a farlo, i costi e le spese previste a carico dei consorziati devono essere adeguatamente evidenziati nel piano di sviluppo (allegato n. 4 al decreto direttoriale 3 aprile 2025), indicando la suddivisione prevista tra i vari consorziati e le risorse fornite con evidenza nelle relative tabelle.
2.10 Quali sono i criteri di determinazione e le modalità di rendicontazione dei costi relativi ai consorziati?
I criteri di determinazione nei costi sono riportati all’allegato n. 10 al decreto direttoriale 3 aprile 2025.
Come previsto dal paragrafo 1.a.2) dell’allegato n. 10 al decreto direttoriale 3 aprile 2025, sono ricompresi tra i costi ammissibili di progetto i costi del personale distaccato dai consorziati presso il soggetto beneficiario (consorzio, società consortile, rete-soggetto) titolare delle agevolazioni, per il quale il medesimo soggetto beneficiario sostenga il relativo costo. In tali casi, il costo del personale del consorziato distaccato presso il soggetto beneficiario è ammesso nel rispetto delle normative vigenti al caso applicabili, limitatamente a tecnici, ricercatori ed altro personale ausiliario adibito alle attività di ricerca industriale e sviluppo sperimentale oggetto del progetto con esclusione del personale con mansioni amministrative, contabili e commerciali. Il costo del personale distaccato sostenuto dal soggetto beneficiario (consorzio, società consortile, rete-soggetto) è comprovato in sede di rendicontazione da documentazione aziendale attestante il distacco emessa dal consorziato e altra documentazione probatoria ammissibile giustificativa della spesa sostenuta dal consorzio che documenti il pagamento al consorziato.
Qualora invece i consorziati eroghino un servizio al soggetto beneficiario o forniscano un bene immateriale nell’ambito del progetto agevolato, dovranno emettere una fattura nel rispetto delle condizioni previste dal paragrafo 1.c) dell’allegato n. 10 al decreto direttoriale 3 aprile 2025 . L’acquisizione del servizio o del bene immateriale deve avvenire alle normali condizioni di mercato, ossia le condizioni relative all'operazione tra i contraenti non devono differire da quelle che sarebbero applicate tra imprese indipendenti e non devono contenere alcun elemento di collusione. Infatti, nel caso di servizi prestati da soggetti che sono in rapporto di cointeressenza, è previsto da tale paragrafo 1.c) che “il soggetto beneficiario è tenuto a far rispettare a questi ultimi i medesimi criteri di imputazione e determinazione dei costi di cui alla lettera a). In particolare, in fase di rendicontazione, il soggetto beneficiario è tenuto a presentare oltre alle fatture e agli altri titoli di spesa debitamente quietanzati relativi alle consulenze e/o alle prestazioni realizzate dal soggetto collegato, anche il rendiconto del soggetto collegato”. Pertanto, nel caso delle prestazioni dei consorziati al soggetto beneficiario delle agevolazioni (consorzio/società consortile/rete-soggetto), sarà necessario, in fase di rendicontazione, presentare oltre alle fatture e agli altri titoli di spesa debitamente quietanzati relativi alle consulenze e/o alle prestazioni realizzate dal consorziato (“soggetto collegato”), anche il rendiconto analitico della prestazione di tale “soggetto collegato”, che riporti le voci di spesa e utilizzando, per quantificare l’apporto del personale di quest’ultimo, i costi orari standard unitari per le spese di personale dei progetti di ricerca e sviluppo di cui alla Tabella n. 1 del paragrafo 1.a.1). In ogni caso, tale tipo di prestazioni non può mai concorrere al soddisfacimento del requisito della “ricerca collaborativa” di cui al punto b )comma 4 dell’art. 3 del DM 25 ottobre 2024.
Non è mai ammissibile il doppio finanziamento del medesimo costo. Pertanto, laddove il consorziato eroghi un servizio o fornisca un bene immateriale ammissibile ai sensi del paragrafo 1.c), per i medesimi costi non possono essere rendicontate voci di spesa riportate anche sotto le altre categorie di spesa, e viceversa.
2.11 Una iniziativa di ricerca contrattuale si qualifica come autonomo progetto ammissibile alle agevolazioni?
No. Come previsto dall’articolo 4, comma 1, del DM 25 ottobre 2024 sono ammissibili i progetti che prevedono la realizzazione di attività di ricerca industriale e di sviluppo sperimentale come rispettivamente definite alle lettere l) e n) dell’articolo 1, comma 1, del predetto DM 25 ottobre 2024. La ricerca contrattuale, in quanto attività di ricerca svolta da un Organismo di ricerca o da un’impresa per conto di altre imprese o di altri Organismi di ricerca, non rientra autonomamente nella definizione di progetto di R&S.
Ciò in quanto nella ricerca contrattuale, l'Organismo di ricerca o l’impresa, in quanto affidatari, forniscono un servizio alle imprese o agli Organismi di ricerca, quest'ultimi con il ruolo di committenti i) contro il versamento di una remunerazione appropriata per il suo servizio e ii) alle condizioni specificate dal committente, mancando pertanto dei requisiti di definizione di un autonomo progetto di R&S. Secondo quanto previsto dall’articolo 25(3)(d) del regolamento GBER, la ricerca contrattuale costituisce un mero costo ammissibile nell’ambito di un progetto organico di ricerca industriale e sviluppo sperimentale, rientrante nelle spese ammissibili di cui all’articolo 5, comma 1, lettera c), del DM 25 ottobre 2024.
3. Modalità e termini per la presentazione delle domande di agevolazione
3.1 In caso di progetti presentati congiuntamente, in quale fase del procedimento deve essere presentato il contratto di collaborazione? E’ prescritto che tale contratto abbia una forma giuridica specifica?
Il contratto di collaborazione deve essere presentato unitamente alla domanda di agevolazioni, come previsto nell’allegato n. 2 al decreto direttoriale 3 aprile 2025.
Il contratto può assumere la forma del contratto di rete o di altra tipologia di contratto (quali, a titolo esemplificativo, il consorzio e l’accordo di partenariato) volta a definire una concreta collaborazione che sia stabile e coerente rispetto all’articolazione delle attività, espressamente finalizzata alla realizzazione del progetto proposto. Il contratto deve essere definito in conformità a quanto previsto dall’articolo 3, comma 4, lettera a) punto iv, del DM 25 ottobre 2024 e stipulato secondo le modalità e con la forma giuridica previste dalla disciplina normativa che regola la tipologia di contratto prescelto.
Il documento da allegare alla domanda deve dare evidenza della sua valenza contrattuale e pertanto deve risultare debitamente sottoscritto e non può consistere in una mera lettera di intenti o in una semplice dichiarazione di impegni.
3.2 Il mandato collettivo con rappresentanza per tutti i rapporti con il Ministero delle imprese e del made in Italy, nell’ambito di un progetto di ricerca e sviluppo, presentato congiuntamente da più soggetti proponenti, quando deve essere conferito al soggetto capofila? Può essere incluso all’interno del contratto di collaborazione o deve essere obbligatoriamente conferito con un altro atto?
L’atto con cui viene conferito il mandato collettivo con rappresentanza al soggetto capofila può essere presentato in sede di domanda di agevolazione accludendolo alla stessa o in fase di concessione delle agevolazioni qualora non sia stato già prodotto in sede di presentazione della domanda, come prevede l’art. 6, comma 1, lettera b) del decreto direttoriale 3 aprile 2025 . La forma di tale atto deve essere esclusivamente quella dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata, così come prescritto all’art. 6, comma 1, lettera b) del decreto direttoriale 3 aprile 2025 ; pertanto, qualora lo stesso venga inserito nel contratto di collaborazione, quest’ultimo a prescindere dalla tipologia di strumento a cui si ricorre dovrà essere redatto con la forma dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata.
3.3 Il soggetto che presenta la domanda di agevolazioni a valere sullo sportello di cui al decreto direttoriale 3 aprile 2025 come deve adempiere all’obbligo relativo all’imposta di bollo? A quanto ammonta l’importo da pagare? E cosa si intende con l’espressione annullamento della marca da bollo?
Come indicato all’articolo 2, comma 5, del decreto direttoriale 3 aprile 2025 , il soggetto proponente assolve l’obbligo relativo all’imposta di bollo provvedendo ad annullare una marca da bollo di importo pari a 16,00 euro (come previsto dalla legge n. 71/2013, art.1, commi 591 e 592, per le istanze presentate per via telematica) e riportando il numero identificativo della stessa nell’apposita sezione del modulo di domanda di cui all’allegato n. 1 al decreto direttoriale. Si precisa, inoltre, che con l’espressione annullamento della marca da bollo si fa riferimento al disposto dell’art. 12 del DPR n. 642/72, secondo il quale: “l'annullamento delle marche deve avvenire mediante perforazione o apposizione della sottoscrizione o della data o di un timbro”. Si ricorda, inoltre, che la marca da bollo deve essere conservata in originale presso la propria sede o uffici per eventuali successivi controlli.
3.4 Esiste un limite, in caratteri e/o pagine, per gli allegati alle istanze a valere sullo sportello di cui al decreto direttoriale 3 aprile 2025 ?
No, non è previsto un limite minimo di caratteri e/o di pagine, fermo restando i limiti dimensionali indicati nel manuale utente della piattaforma per i vari file. Si evidenzia che la domanda ed i relativi allegati devono essere compilati in tutti i campi previsti dai moduli, riportando i contenuti stabiliti dalle disposizioni attuative.
3.5 E' possibile inserire figure, diagrammi e/o tabelle nel piano di sviluppo allegato alla domanda di agevolazioni a valere sullo sportello di cui al decreto direttoriale 3 aprile 2025 ?
Sì, compatibilmente alla dimensione massima di 5 Mb del file, come indicato nel manuale utente disponibile nella piattaforma per la presentazione delle domande.
4. Spese e costi ammissibili
4.1 Sono ammissibili le spese ed i costi che fanno capo ad unità produttive diverse da quelle di svolgimento del progetto di ricerca e sviluppo?
No, sono ammissibili unicamente le spese sostenute nell’ambito delle unità produttive in cui viene realizzato il progetto di ricerca e sviluppo.
4.2 I soggetti che forniscono servizi di consulenza o prestazioni nell’ambito di un progetto di ricerca e sviluppo a valere sul DM 25 ottobre 2024 e che, secondo quanto previsto dal paragrafo 1.c) dell’allegato n. 10 al decreto direttoriale, sono in rapporto di cointeressenza con il soggetto beneficiario, possono rendicontare esclusivamente i costi del personale? Con quali modalità devono essere valorizzati i costi relativi al personale di tali soggetti?
Come previsto dalle disposizioni inerenti i criteri per la determinazione dei costi e le modalità di rendicontazione di cui all’allegato n. 10 al decreto direttoriale 3 aprile 2025 , per consulenze si intendono “le attività, rivolte alla ricerca e alla progettazione, commissionate a terzi, che devono risultare affidate attraverso lettere di incarico o contratti. Tali documenti devono contenere il riferimento al progetto agevolato, le attività da svolgere e le modalità di esecuzione, l’impegno orario, il periodo di svolgimento, l’output previsto e l’importo”.
Inoltre, per quanto riguarda i servizi di consulenza prestati da terzi che sono in rapporto di cointeressenza è previsto che “Nel caso di consulenze o prestazioni affidate a soggetti che abbiano rapporti di cointeressenza con l’impresa finanziata (quali soci, soggetti appartenenti allo stesso gruppo industriale, società partecipate), il soggetto beneficiario è tenuto a far rispettare a questi ultimi i medesimi criteri di imputazione e determinazione dei costi di cui alla lettera a)”.
Quindi, fermo restando che i servizi di consulenza devono riferirsi alle attività sopra riportate rivolte alla ricerca e alla progettazione, non sono previste limitazioni alle tipologie di costi sostenuti dal consulente per lo svolgimento del servizio prestato. Nel caso in cui però lo stesso si trovi in rapporto di cointeressenza con il soggetto beneficiario, sarà necessario in particolare, in fase di rendicontazione, presentare oltre alle fatture e agli altri titoli di spesa debitamente quietanzati relativi alle consulenze e/o alle prestazioni realizzate dal “soggetto collegato” anche il rendiconto del “soggetto collegato” utilizzando, per il personale di quest’ultimo, i costi orari standard unitari per le spese di personale dei progetti di ricerca e sviluppo di cui alla Tabella n. 1 del paragrafo a.1) nonché, per le spese generali e di materiali, il criterio di cui all’articolo 7, comma 2 del decreto direttoriale 3 aprile 2025 .
4.3 Sono ammissibili alle agevolazioni previste dal DM 25 ottobre 2024 i servizi di consulenza prestati da soggetti con sede legale al di fuori dei territori eleggibili?
Si, fermo restando che i servizi di consulenza devono riguardare un progetto di ricerca e sviluppo da realizzarsi in unità produttive localizzate nel territorio nazionale e possono essere resi da fornitori di servizi di consulenza con sede legale sia sull’intero territorio nazionale che estero.
4.4 Qualora l'amministratore unico del soggetto proponente sia impiegato nelle attività del progetto di ricerca e sviluppo, i costi delle attività svolte possono essere imputati al progetto e a quale titolo? Qualora si tratti di altri amministratori, qual è la disciplina da seguire?
I costi per le attività svolte dall'amministratore unico nell'ambito del progetto di ricerca e sviluppo non sono mai ammessi. Per gli altri amministratori, i costi delle attività svolte possono essere ammessi in relazione ad un incarico, conferito dal Consiglio di Amministrazione del soggetto beneficiario, relativamente ad attività di natura tecnica per le quali sia previsto nel medesimo incarico un compenso aggiuntivo rispetto al compenso spettante per la carica ricoperta.
4.5 Nel caso in cui un tecnico impiegato sul progetto sia dipendente dell’impresa e sia anche membro del C.d.A., ma non percepisce alcun compenso come amministratore, è necessario che abbia il conferimento dell’incarico con delibera del C.d.A. al fine di imputare i relativi costi alle spese del personale ammissibili al progetto?
Nel caso in cui un tecnico impiegato nel progetto sia membro del C.d.A. e dipendente a tutti gli effetti del soggetto beneficiario, e percettore di regolare busta paga, non è necessario che abbia il conferimento di un incarico da parte del C.d.A.
4.6 Sono ammissibili i costi effettuati nell’ambito del progetto di ricerca e sviluppo relativi a prototipi e a prodotti pilota? Quali sono le modalità di rendicontazione?
I costi relativi ai prototipi e a prodotti pilota realizzati nell’ambito del progetto sono ammissibili nel rispetto di quanto definito dal DM 25 ottobre 2024 in merito alle attività di ricerca industriale e di sviluppo sperimentale. A tal proposito, ai sensi dell’articolo 1, comma 1, lettera l) del DM, la ricerca industriale comprende la creazione di componenti di sistemi complessi e può includere la costruzione di prototipi in ambiente di laboratorio o in un ambiente dotato di interfacce di simulazione verso sistemi esistenti e la realizzazione di linee pilota, se ciò è necessario ai fini della ricerca industriale, in particolare ai fini della convalida di tecnologie generiche; ai sensi dell’articolo 1, comma 1, lettera n) rientrano nello sviluppo sperimentale la costruzione di prototipi, la dimostrazione, la realizzazione di prodotti pilota, test e convalida di prodotti, processi o servizi nuovi o migliorati, effettuate in un ambiente che riproduce le condizioni operative reali laddove l’obiettivo primario è l’apporto di ulteriori miglioramenti tecnici a prodotti, processi e servizi che non sono sostanzialmente definitivi.
Ai fini dell’ammissibilità delle spese, ai sensi dell’articolo 7, comma 8, del decreto direttoriale 3 aprile 2025 il prototipo o il prodotto pilota realizzato nell’ambito delle attività di ricerca industriale e di sviluppo sperimentale può essere utilizzato per scopi commerciali solo qualora sia necessariamente il prodotto commerciale finale e il costo di fabbricazione sia troppo elevato per essere utilizzato soltanto a fini di dimostrazione e di convalida. In tale ipotesi, i relativi costi sono ammissibili in proporzione al periodo di utilizzo del prototipo stesso per le attività di ricerca e sviluppo rispetto all’ammortamento fiscale. In ogni caso, gli eventuali ricavi univocamente riconducibili all’utilizzo del prototipo, del prodotto/processo pilota nel corso di svolgimento del progetto di ricerca e sviluppo, come ad esempio quelli derivanti dalla vendita dei risultati dei test di convalida e delle prove, sono dedotti dai costi ammissibili.
I costi e le spese relativi alla realizzazione dei prototipi o prodotti pilota sono ammissibili nell’ambito delle categorie applicabili e secondo le disposizioni di cui all’allegato n. 10 al decreto direttoriale e rendicontati secondo i criteri stabiliti nel medesimo allegato.
4.7 Sono ammissibili, in sede di rendicontazione, schede di registrazione delle presenze del personale dipendente impiegato sul progetto di ricerca e sviluppo generate tramite sistemi di rilevazione presenze aziendali?
La generazione delle schede di registrazione delle ore prestate dal personale dipendente può avvenire attraverso sistemi di rilevazione presenze/rendicontazione aziendali ferma restando la conformità dei documenti presentati in sede di rendicontazione del progetto ai contenuti e agli schemi definiti nello schema di cui all’allegato “Schede di registrazione delle ore prestate dal personale per le attività di ricerca e sviluppo nell’ambito di progetti agevolati” delle disposizioni attuative dell’intervento agevolativo. A tal fine, il sistema attraverso cui vengono generati i documenti deve essere in possesso di idonee certificazioni relative alle modalità di rilevazione delle presenze e di compilazione delle schede, tali da comprovare che i dati prodotti siano conformi alle ore risultanti dai registri presenze aziendali. Le schede devono, conformemente ai criteri per la determinazioni dei costi di cui alle disposizioni attuative dell’intervento agevolativo, essere sottoscritti dal singolo addetto; tale sottoscrizione, che deve avvenire tramite firma elettronica avanzata o modalità equipollente, può essere generata anche a mezzo dei sistemi di rilevazione automatizzati, purché garantiscano la sicurezza, l’integrità e l’immodificabilità del documento e da ultimo, in maniera manifesta e inequivoca la riconducibilità della firma apposta all'autore.
Le predette schede devono essere siglate dal responsabile organizzativo e dal responsabile del progetto, anche a mezzo di strumenti di firma elettronica avanzata ovvero di firma digitale conformi ai requisiti di legge, ivi inclusi eventuali casi di firme massive dei predetti responsabili. La documentazione, altresì, deve in ogni caso essere mantenuta in ottemperanza agli obblighi di conservazione di cui alle disposizioni attuative dell’intervento agevolativo, e disponibile per i controlli dei competenti organismi.
4.8 Si richiede se siano ammissibili pagamenti effettuati a favore delle Pubbliche Amministrazioni con il sistema PagoPA, come previsto dal Codice dell’Amministrazione Digitale (D.Lgs. n. 82/2005), tenuto conto che tale sistema è attualmente obbligatorio per gli Enti Pubblici per tutti gli incassi a partire dal 28 febbraio 2021.
Come previsto dall’articolo 65, comma 2, del decreto legislativo n. 217 del 13 dicembre 2017, ad ultimo modificato dal decreto Semplificazioni n. 76/2020 convertito in legge n. 120 dell’11/9/2020, nel caso di pagamenti a favore delle Pubbliche Amministrazioni la modalità di pagamento tramite PagoPA può essere adottata e ammessa, purché vengano fornite a supporto le evidenze che consentano la verifica della tracciabilità e riconducibilità del pagamento al titolo di spesa, e sia assicurato il rispetto dei vincoli sull’annullamento dei titoli di spesa in relazione al progetto agevolato.
I pagamenti potranno essere effettuati con le sole modalità (SEPA Credit Transfer o con ricevute bancarie) ammesse nel disciplinare dei criteri di ammissibilità e rendicontazione della spesa previsto dall’intervento.
5. Istruttoria e valutazione delle domande di agevolazione
5.1 Le domande di agevolazione come sono ammesse alla fase istruttoria del Soggetto gestore?
Come previsto all’articolo 3, del decreto direttoriale 3 aprile 2025 , il Soggetto gestore procede all’istruttoria delle domande di agevolazioni nel rispetto dell’ordine cronologico giornaliero di presentazione. Le domande presentate nello stesso giorno sono, pertanto, considerate come pervenute nello stesso istante, indipendentemente dall’ora e dal minuto di presentazione. Nel caso in cui le risorse finanziarie residue disponibili non consentano l’accoglimento integrale delle domande presentate nello stesso giorno, le domande stesse sono ammesse all’istruttoria in base alla posizione assunta nell’ambito di una specifica graduatoria.
La graduatoria è formata dal Ministero in ordine decrescente sulla base del punteggio relativo all’elemento di valutazione “solidità economico-finanziaria” di cui all’articolo 5, comma 1, lettera a), numero 3, del decreto direttoriale 3 aprile 2025 , secondo le modalità indicate nel medesimo articolo 5, utilizzando i dati così come esposti dai soggetti proponenti nella dichiarazione sostitutiva d’atto notorio di cui all’allegato n. 5 al decreto direttoriale. In caso di parità di punteggio tra più progetti, prevale il progetto con il minor costo presentato. A conclusione dell’attività istruttoria, qualora nel corso delle verifiche emergano dei dati utili alla formazione della graduatoria difformi rispetto a quelli dichiarati dal soggetto proponente, la posizione in graduatoria stessa, ai fini dell’accesso alle agevolazioni, viene rideterminata sulla base dei dati risultanti dalla predetta attività istruttoria
5.2 Nel caso in cui due o più soggetti proponenti utilizzino il medesimo bilancio consolidato, ai fini del calcolo del limite di 0,6 di cui all’articolo 4, comma 5, del decreto direttoriale 3 aprile 2025 , bisogna tenere conto della somma di tutti costi ammissibili dei progetti presentati da tutti i soggetti proponenti che utilizzano i medesimi dati di bilancio?
No, la verifica del parametro di ammissibilità di cui all’articolo 4, comma 5, del decreto direttoriale 3 aprile 2025 , deve essere effettuata sui singoli soggetti proponenti, anche nel caso in cui uno o più degli stessi abbia fatto riferimento ai medesimi bilanci.
5.3 Esclusivamente per i soggetti proponenti “imprese” (e non per gli “Organismi di Ricerca”) la normativa prevede la valutazione della “solidità economico-finanziaria”. Quale documentazione deve esser presentata in domanda a tale riguardo?
Come prescritto all’art. 5 commi 2 e 3 del decreto direttoriale 3 aprile 2025 , ai fini della valutazione della “solidità economico-finanziaria” dell’impresa proponente, così come definita al comma 1, lettera a), num. 3) dello stesso articolo del decreto direttoriale, è obbligatoria la presentazione di apposita Dichiarazione Sostitutiva di Atto Notorio (All.5 al medesimo decreto direttoriale 3 aprile 2025 ) da compilare sulla base dei dati degli ultimi due bilanci approvati alla data di presentazione della domanda o, per le imprese che redigono bilanci secondo i principi contabili IAS/IFRS, sulla base di tali bilanci riclassificati secondo la IV direttiva CEE o ancora, per le imprese individuali e le società di persone, sulla base dei bilanci redatti secondo la medesima direttiva in conformità alle scritture contabili aziendali e alle ultime due dichiarazioni dei redditi presentate alla stessa data.
Nel caso in cui il soggetto proponente abbia redatto il bilancio consolidato ai sensi degli articoli 25 e seguenti del decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127 e successive modifiche e integrazioni o sia controllato da un’impresa che abbia redatto il bilancio consolidato, il soggetto stesso può utilizzare i dati contabili e le informazioni degli ultimi due esercizi i cui bilanci consolidati risultano approvati alla suddetta data. In tale ultimo caso, non è ammessa una soluzione che assuma i dati contabili e le informazioni del soggetto proponente per un esercizio e quelli del bilancio consolidato per l’altro esercizio. Con la sottoscrizione della DSAN Dati Contabili la società controllante si obbliga in solido con la società beneficiaria a garantire l’impegno di natura finanziaria derivante dal progetto e relativamente alla restituzione delle agevolazioni concesse a favore del soggetto proponente ed eventualmente revocate per una o più delle cause previste dalla normativa, comprensive degli eventuali interessi.
6. Agevolazioni concedibili
6.1 Le agevolazioni concesse ai sensi del DM 25 ottobre 2024 sono cumulabili per le medesime spese e costi con altre agevolazioni qualificabili come aiuti di Stato?
No. Le agevolazioni previste dal DM 25 ottobre 2024, in base a quanto stabilito dall’articolo 6, comma 9, del medesimo decreto, non sono cumulabili con altre agevolazioni pubbliche concesse per le medesime spese e costituenti aiuti di Stato, incluse quelle concesse sulla base dei regolamenti relativi all’applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti «de minimis». ll predetto divieto di cumulo si applica alle agevolazioni che si configurino come aiuti di Stato ai sensi degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea o comunicati ai sensi dei regolamenti della Commissione che dichiarano alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno, anche di carattere «de minimis».
6.2 Le agevolazioni concesse ai sensi del DM 25 ottobre 2024 sono cumulabili per le medesime spese e costi con misure di agevolazione che non siano qualificabili come aiuti di Stato?
Il divieto di cumulo previsto per le agevolazioni di cui al DM 25 ottobre 2024 interviene qualora le agevolazioni oggetto di cumulo siano qualificabili come aiuti di Stato ai sensi degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea. Pertanto, le agevolazioni di cui al DM 25 ottobre 2024 risultano fruibili unitamente a tutte le misure che, prevedendo benefici applicabili alla generalità delle imprese, non siano da considerarsi aiuti di Stato secondo quanto disposto dalle amministrazioni competenti. In tali casi, fermi restando i limiti di intensità applicabili, il medesimo costo progettuale non può in ogni caso essere rimborsato due volte a valere su fonti di finanziamento pubbliche anche di diversa natura.
6.3 Le agevolazioni concesse in forma di benefici fiscali (es. crediti d’imposta) sono cumulabili per le medesime spese e costi con quelle concesse a valere sul DM 25 ottobre 2024?
Le agevolazioni concesse in forma di benefici fiscali sono cumulabili con quelle concesse a valere sul DM 25 ottobre 2024 solo nel caso in cui il beneficio fiscale non sia classificabile come aiuto di Stato dalle amministrazioni competenti, come nel caso di misure fiscali di carattere generale. In tal caso il cumulo è comunque consentito solo nel limite complessivo delle spese e dei costi sostenuti.
Come previsto dall’articolo 6, comma 9, del DM 25 ottobre 2024, il cumulo non è invece consentito nel caso in cui il beneficio fiscale sia classificabile come aiuto di Stato dalle amministrazioni competenti.
6.4 Le agevolazioni concesse ai sensi del DM 25 ottobre 2024 sono cumulabili, per le medesime spese e costi, con misure di agevolazione che escludano il cumulo degli stessi costi e spese con altre agevolazioni?
Non è mai possibile cumulare le agevolazioni per i progetti di ricerca e sviluppo concesse ai sensi del DM 25 ottobre 2024 con quelle di altre misure che escludano la possibilità di cumulo. Pertanto, per l’applicazione delle condizioni di cumulabilità delle agevolazioni a valere sul DM 25 ottobre 2024, nei casi consentiti dal DM stesso ed oggetto di chiarimenti, il soggetto beneficiario dovrà sempre verificare che la misura con cui si intende effettuare il cumulo delle agevolazioni non costituisca un aiuto di Stato e consenta di cumulare i benefici con altre agevolazioni pubbliche, come quelle a valere sul DM 25 ottobre 2024.