Risposte alle domande frequenti sul Fondo straordinario per gli interventi di sostegno all'editoria - Anno 2023
Le risposte ai quesiti vengono pubblicate in forma anonima
5. Può una emittente indicare nell'ambito della procedura relativa al fondo straordinario x interventi a sostegno dell'editoria fatture di investimenti tecnologici, il cui importo e la cui documentazione è già stata inserita nell'ambito della procedura relativa al rimborso dei contributi per l'editoria?
I contributi per gli investimenti in tecnologie innovative effettuati da emittenti televisive e radiofoniche nonché da imprese editoriali di quotidiani e periodici e da agenzie di stampa, non sono cumulabili con altri benefici economici concessi per le medesime iniziative da leggi statali e regionali. Tuttavia, il credito d’imposta per investimenti in beni strumentali materiali 4.0 è cumulabile con l’agevolazione di cui sopra, in quanto tale cumulabilità è espressamente prevista da una norma di rango primario (legge 30 dicembre 2020, n.178, art. 1, comma 1059). Al riguardo si precisa che il soggetto che richiede l’accesso all’agevolazione in questione dovrà indicare in domanda soltanto la quota di spese residua, al netto di quella ammessa al beneficio del credito d’imposta e, in ogni caso, il contributo richiesto non potrà superare la percentuale massima di rimborso del 70% delle spese residue ammissibili, fatta salva l’applicazione del riparto proporzionale.
4. Sono ammissibili le spese fatturate e pagate nel 2023, ma riferite ad attività svolte nel 2022?
No, non sono ammissibili. Inoltre, si precisa che ai sensi dell’art. 2, comma 7 e dell’art. 3, comma 9 del sopra citato Decreto del 4 luglio 2024 “le spese devono essere riconducibili ad un progetto complessivo ed organico di investimenti finalizzato all’ammodernamento delle dotazioni tecniche”, asseverato dal professionista, secondo le modalità previste dalla medesima norma; sono pertanto ammesse al contributo le spese sostenute per la quota parte degli investimenti effettuata nell’anno 2023, purché rientranti nelle tipologie di cui all’articolo 2, comma 2, e all’art.3 comma 2 del Decreto sopracitato, anche se riferibili ad un progetto complessivo e organico già iniziato nel 2022 e/o che si completerà nella sua interezza successivamente al 31/12/2023.
3. Essendo ammessi a sottoscrivere il progetto anche i Periti Industriali e non sussistendo, per legge, l'obbligo per gli stessi di aver frequentato un corso di laurea per conseguire la qualifica di Perito Industriale, si chiede di confermare se il progetto in discorso possa essere asseverato da un Perito specializzato in Elettrotecnica ed Automazione - non laureato - iscritto all'Ordine dei Periti di Biella.
Con riferimento alle emittenze radiotelevisive, si precisa che i soggetti sono puntualmente individuati dall’art. 3, comma 3 del decreto attuativo del 4 luglio 2024. Si ricorda che con riferimento alle stesse emittenze radiotelevisive, il progetto deve essere asseverato da un professionista iscritto all’Albo degli Ingegneri nel settore degli Ingegneri dell’Informazione o da un professionista Perito industriale laureato iscritto all’Albo professionale nella specifica sezione di specializzazione pertinente al progetto, come previsto dall'art. 3, comma 9 dello stesso decreto attuativo.
Pertanto, è necessario che il Perito sia laureato come previsto dal decreto attuativo.
2. Nel decreto attuativo del Capo del Dipartimento per l’Informazione e l’Editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 4 luglio 2024, recante le disposizioni applicative per la fruizione dei contributi di cui agli articoli 3, 5 E 6 DEL D.P.C.M. 10 agosto 2023, all'Art.3 - "Modalità di fruizione del contributo per gli investimenti in tecnologie innovative realizzati da emittenti televisive e radiofoniche" è indicato il seguente requisito di ammissione:
h) l’indicazione, nel Registro delle imprese, del codice di classificazione ATECO con le seguenti specificazioni:
i. per le emittenti radiofoniche: 60.10 (trasmissioni radiofoniche);
ii. per le emittenti televisive: 60.20 (attività di programmazione e trasmissioni televisive);
Siamo a chiedere conferma se un Ente del Terzo Settore non commerciale titolare di concessioni radiofoniche comunitarie, iscritto al RUNTS e al Repertorio Economico Amministrativo (R.E.A.), nella cui visura è riportato il codice ATECO richiesto 60.10 ed in possesso di tutti gli altri requisiti, sia ammesso a presentare domanda per il contributo nonostante non sia iscritto al Registro delle Imprese ma unicamente al REA.
Si conferma
1. In merito al contributo di cui all’art. 5 del DCPM del 10 agosto 2023 a sostegno degli investimenti in tecnologie innovative realizzati da imprese editrici di quotidiani e periodici e da agenzie di stampa, riconosciuto per l’anno 2023, ammettendo che le fatture relative agli investimenti siano essere state emesse entro il 31/12/2023 e che i pagamenti delle stesse siano stati eseguiti entro la data di presentazione della domanda, chiediamo gentilmente se, per poter ottenere il contributo, è necessario che la realizzazione dell’intervento sia stata svolta e ultimata interamente entro la data del 31/12/2023 oppure se il completamento dell’intervento possa essere ultimato anche successivamente il 31/12/2023 ed entro la data di presentazione della domanda (quindi con fatture emesse nel 2023 ma con ultimazione dei progetti anche nel 2024 entro il termine di presentazione della domanda di accesso al contributo).
Con riferimento al quesito si precisa preliminarmente che le spese sono ammissibili al contributo per gli investimenti in tecnologie innovative solo se, e nella misura in cui, siano direttamente riconducibili ad una delle tipologie di investimento di cui all’art. 2, comma 2 ed all’articolo 3 comma 2 del Decreto del Capo Dipartimento per l’informazione e l’editoria del 4 luglio 2024, recante disposizioni applicative per la fruizione dei contributi di cui magli articoli 3, 5 e 6 del DPCM 10 agosto 2023.
Inoltre, ai sensi dell’art. 2, comma 7 e dell’art. 3, comma 9 del sopra citato Decreto del 4 luglio 2024 ”le spese devono essere riconducibili ad un progetto complessivo ed organico di investimenti finalizzato all’ammodernamento delle dotazioni tecniche”, asseverato dal professionista, secondo le modalità previste dalla medesima norma; sono pertanto ammesse al contributo le spese sostenute per la quota parte degli investimenti effettuata nell’anno 2023, purché rientranti nelle tipologie di cui all’articolo 2, comma 2, e all’art.3 comma 2 del Decreto sopracitato, anche se riferibili ad un progetto complessivo e organico che si completerà nella sua interezza successivamente al 31/12/2023.
Si fa presente, infine, che le risposte ai quesiti hanno una valenza di carattere generale e non costituiscono anticipazioni istruttorie, posto che una valutazione puntuale sulle fattispecie prospettate è possibile solo a seguito della presentazione delle domande e sulla base della documentazione agli atti dei richiedenti.