Domande e Risposte relative a : Alfabetizzazione mediatica e digitale a tutela dei minori (Risposte aggiornate in seguito al Decreto direttoriale n. 157 dell’01/08/2024 )
Che impatto ha la pubblicazione del decreto direttoriale n. 157 dell’01 agosto 2024 recante la modifica dell’Avviso pubblico del 4 luglio 2024?
Alla luce delle modifiche all’articolo 4, commi 1, 2 e 3 dell’Avviso approvate con Decreto Direttoriale dell’01 agosto 2024 n. 157, il soggetto capofila è un “impresa che opera come fornitore di servizi di media o come fornitore di piattaforme per la condivisione di video”. Inoltre, in riferimento al partner obbligatorio lo stesso dovrà essere un ETS di natura non commerciale, iscritto al RUNTS, che preveda nel suo statuto lo svolgimento di attività di promozione, protezione e pubblica tutela dei minori, ovvero di attività espressamente riconducibili all’oggetto e alle finalità, nonché alle linee di intervento e alle azioni previste dall’Avviso pubblico e che, alla data di presentazione della domanda di cui all’articolo 7 del medesimo Avviso, risulti costituito da almeno due anni in forma di atto pubblico o di scrittura privata autenticata o registrata.
Per tale ragione, le risposte alle FAQ precedentemente formulate riguardanti il soggetto capofila e la composizione del partenariato sono state adeguate alla luce della modifica intervenuta.
Ogni risposta aggiornata contiene il riferimento alla modifica dell’Avviso.
1. È necessario avere nel partenariato almeno un istituto scolastico?
No, la partecipazione al partenariato di progetto degli istituti scolastici non è obbligatoria, bensì facoltativa. Il partenariato deve essere obbligatoriamente composto dai soggetti indicati all’articolo 4, comma 1 e 2 dell’Avviso pubblico. Tanto premesso, come previsto dall’articolo 4, comma 3, del medesimo Avviso, possono essere, altresì, coinvolti nel partenariato altri soggetti, tra i quali gli istituti scolastici.
2. Le scuole possono essere destinatarie degli interventi diretti e indiretti senza entrare nel partenariato?
Si. Le scuole, anche se non inserite nel partenariato di progetto, possono essere coinvolte nell’ambito dell’attuazione delle azioni della proposta progettuale di cui all’articolo 5, comma 1 dell’Avviso pubblico.
3. Se si presenta un progetto senza scuole nel partenariato, ma si intende coinvolgere un numero ampio di scuole con azioni dirette e indirette, le scuole possono essere coinvolte anche dopo l'eventuale approvazione del progetto?
Al fine di una corretta valutazione della proposta progettuale, è necessario che nel modulo di domanda (sezione relativa alla scheda progetto) siano indicate le scuole che si prevede di coinvolgere nelle azioni progettuali.
4. Nell'ipotesi in cui le scuole debbano essere inserire nel partenariato, anche le scuole devono presentare la documentazione richiesta per i partner?
- sottoscrizione con firma digitale dell'accordo?
- sottoscrizione del documento 5b titolarità effettiva per enti pubblici?
- carta di identità del Dirigente scolastico?
- modello 3b dichiarazione antimafia?
Nel caso in cui le scuole siano coinvolte nel partenariato, in qualità di soggetti partner, le stesse sono tenute alla sottoscrizione dell’accordo e alla sottoscrizione dell’allegato 5b – Comunicazione dato sulla Titolarità effettiva per Enti pubblici. Con riferimento a quest’ultima comunicazione, deve essere allegata la copia del documento di identità del titolare effettivo, nonché del dichiarante, nel caso in cui questo non coincida con il titolare effettivo e provveda a sottoscrivere il medesimo allegato con firma autografa.
La documentazione antimafia non è richiesta per i soggetti pubblici, tra i quali figurano anche le istituzioni scolastiche pubbliche.
5. È obbligatorio che il soggetto capofila sia un’impresa o può essere anche un ETS?
Ai sensi dell’articolo 4 comma 1 è obbligatorio che il soggetto capofila sia un’impresa che opera come fornitore di servizi di media o come fornitore di piattaforme per la condivisione di video. Inoltre, come previsto dal successivo comma 2, le proposte progettuali previste nell’ambito dell’Avviso devono essere presentate al Ministero secondo le modalità di cui all’articolo 7 del medesimo Avviso, dall’impresa proponente investita del ruolo di capofila di un partenariato, del quale deve far parte obbligatoriamente, a pena di esclusione dal contributo, un ETS di natura non commerciale, iscritto al RUNTS, che preveda nel suo statuto lo svolgimento di attività di promozione, protezione e pubblica tutela dei minori ovvero di attività espressamente riconducibili all’oggetto e alle finalità, nonché alle linee di intervento e alle azioni previste dall’Avviso pubblico e che, alla data di presentazione della domanda di cui all’articolo 7 del medesimo Avviso, risulti costituito da almeno due anni in forma di atto pubblico o di scrittura privata autenticata o registrata”.
Risposta aggiornata in seguito all’intervenuta modifica dell’Avviso con Decreto direttoriale n. 157 dell’01/08/2024
6. Quale codice ATECO devono possedere le imprese?
Le imprese capofila del progetto devono operare in qualità di fornitore dei servizi di media (“l’impresa cui è riconducibile la responsabilità editoriale della scelta del contenuto audiovisivo o radiofonico del servizio di media audiovisivo o radiofonico e che ne determina le modalità di organizzazione, iscritta nel Registro degli operatori di comunicazione (ROC), disciplinato dal regolamento dell’AGCOM di cui alla delibera n. 666/08/CONS, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 224/23/CONS”) o in qualità di fornitore di piattaforme di condivisione video (“l’impresa che fornisce un servizio di piattaforma per la condivisione di video, ossia quel servizio il cui obiettivo principale consiste nella fornitura di programmi o video generati dagli utenti destinati al grande pubblico, per i quali il fornitore non ha responsabilità editoriale, al fine di informare, intrattenere o istruire attraverso reti di comunicazioni elettroniche e la cui organizzazione è determinata dal fornitore della piattaforma o, anche con mezzi automatici o algoritmi, in particolare mediante visualizzazione, attribuzione di tag e sequenziamento”), come definite all’articolo 1 dell’Avviso pubblico.
Fermo restando quanto precede, entrambe le sopraindicate tipologie di imprese devono possedere, altresì, tutti i requisiti disciplinati dall’articolo 4 dell’Avviso pubblico; tra essi, non è previsto il possesso di uno specifico codice ATECO.
Risposta aggiornata in seguito all’intervenuta modifica dell’Avviso con Decreto direttoriale n. 157 dell’01/08/2024
7. Nel partenariato, oltre al soggetto capofila (impresa che opera come fornitore di servizi di media) ed i due partner obbligatori (ETS ed impresa che opera come fornitore di piattaforme per la condivisione di video possono essere coinvolte, in qualità di soggetti partner, oltre alle scuole, anche altre associazioni e parrocchie?
E’ obbligatorio che il soggetto capofila sia un’impresa che opera come fornitore di servizi di media o come fornitore di piattaforme per la condivisione di video e, in riferimento al partner obbligatorio, lo stesso dovrà essere un ETS di natura non commerciale, iscritto al RUNTS, che preveda nel suo statuto lo svolgimento di attività di promozione, protezione e pubblica tutela dei minori, ovvero di attività espressamente riconducibili all’oggetto e alle finalità, nonché alle linee di intervento e alle azioni previste dall’Avviso pubblico e che, alla data di presentazione della domanda di cui all’articolo 7 del medesimo Avviso, risulti costituito da almeno due anni in forma di atto pubblico o di scrittura privata autenticata o registrata”.
Inoltre, i soggetti che possono essere coinvolti, facoltativamente, nel partenariato in qualità di soggetti partner, sono esclusivamente quelli indicati all’articolo 4, comma 3, dell’Avviso pubblico (“imprese che operano come fornitori di piattaforme per la condivisione di video; imprese che operano come fornitori di servizi di media; imprese di produzione audiovisiva e di videogiochi; pubbliche amministrazioni centrali o locali; istituzioni scolastiche e/o educative e/o ricreative”).
Le associazioni e le parrocchie possono, dunque, essere coinvolte nel partenariato in qualità di:
- soggetto partner “obbligatorio” di cui all’articolo 4, comma 2, dell’Avviso, nel caso in cui siano costituite (da almeno due anni in forma di atto pubblico o di scrittura privata autenticata o registrata) come Enti del Terzo Settore (ETS), iscritti al RUNTS e svolgano attività di promozione, protezione e pubblica tutela dei minori, ovvero attività espressamente riconducibili all’oggetto e alle finalità, nonché alle linee di intervento e alle azioni previste dall’Avviso pubblico;
- soggetti partner “facoltativi” di cui all’articolo 4, comma 3, dell’Avviso, a condizione che svolgano attività educative e/o ricreative e che, pertanto, siano configurabili quali istituzioni scolastiche e/o educative e/o ricreative in favore di minori e che abbiano maturato significative competenze/esperienze in tale settore di attività.
Resta inteso che le associazioni come le parrocchie, anche fuori dall’assunzione della qualifica di soggetto partner, possono essere coinvolte nell’ambito dell’attuazione delle azioni della proposta progettuale di cui all’articolo 5, comma 1 dell’Avviso pubblico; in tal caso, al fine di una corretta valutazione della proposta progettuale, è necessario che nel modulo di domanda (sezione relativa alla scheda progetto) siano indicate le associazioni e/o parrocchie che si prevede di coinvolgere nelle azioni progettuali.
Risposta aggiornata in seguito all’intervenuta modifica dell’Avviso con Decreto direttoriale n. 157 dell’01/08/2024
8. Una società cooperativa rientra nella categoria "impresa"?
Una società cooperativa può essere considerata soggetto ammissibile a condizione che la stessa si configuri come fornitore di servizi di media, fornitore di piattaforme per la condivisione di video o come produttore audiovisivo e di videogiochi, nel rispetto dei requisiti previsti dall’articolo 4 dell’Avviso pubblico.
9. Un partner deve essere necessariamente percettore di una quota di budget? O magari può anche solo essere sostenitore?
Nell’ambito del partenariato, il soggetto partner è tenuto a svolgere una o più attività/azioni progettuali e, quindi, a contribuire in maniera fattiva alla realizzazione del progetto agevolato. La distribuzione del contributo tra i partner rimane a discrezione del partenariato di progetto, fermo restando che lo stesso partenariato, ai sensi dell’articolo 5, comma 5, del medesimo Avviso, deve garantire complessivamente una quota di cofinanziamento dell’importo del progetto almeno pari al 20% dello stesso.
10. Potreste fornirci esempi concreti di realtà che afferiscono a "impresa che opera come fornitore di piattaforme per la condivisione di video", spiegata all'art.1?
La definizione di fornitore di piattaforme per la condivisione di video riportata all’articolo 1 dell’Avviso pubblico è ripresa dall’articolo 3 del Testo Unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici (D.lgs. n. 208/2021). Esempi concreti di realtà che operano come fornitori di piattaforme per la condivisione di video sono facilmente reperibili mediante ricerca sul web.
11. La documentazione da allegare al modulo di domanda deve essere presentata solo dall’impresa capofila o anche dai partner?
Con riferimento alla documentazione da allegare alla domanda di accesso al contributo, si precisa che l’impresa capofila dovrà trasmettere i seguenti allegati:
- Allegati 3a e 3b (Dichiarazioni antimafia), debitamente compilati e sottoscritti da tutti i soggetti partner, ad eccezione dei soggetti pubblici che non sono tenuti a trasmettere le dichiarazioni antimafia;
- Allegato 4 (Dichiarazione de minimis), debitamente compilato e sottoscritto da tutte le imprese che partecipano al partenariato;
Allegati 5a e 5b (Comunicazione dato sulla Titolarità effettiva), debitamente compilati e sottoscritti da tutti i soggetti partner, conformemente alla relativa qualifica di enti pubblici o privati.
12. Nel caso in cui l’ETS sia un fornitore di servizi media, può ricoprire anche la posizione di impresa capofila?
Come previsto dall’Avviso pubblico, il ruolo di capofila deve essere ricoperto da un soggetto fornitore di servizi di media che risulti iscritto al ROC o da un soggetto fornitore di piattaforme di condivisione video e che sia in possesso di tutti i requisiti previsti dall’articolo 4, comma 4, del medesimo Avviso.
Risposta aggiornata in seguito all’intervenuta modifica dell’Avviso con Decreto direttoriale n. 157 dell’01/08/2024
13. L'impresa capofila del partenariato può avere natura giuridica di Associazione (generica, di volontariato o di promozione sociale)?
Come rappresentato in risposta al precedente quesito 12, il soggetto capofila deve essere un fornitore di servizi di media che risulti iscritto al ROC o un soggetto fornitore di piattaforme di condivisione video e che sia in possesso di tutti i requisiti previsti dall’articolo 4, comma 4 dell’Avviso.
Risposta aggiornata in seguito all’intervenuta modifica dell’Avviso con Decreto direttoriale n. 157 dell’01/08/2024
14. L'impresa capofila del partenariato deve necessariamente essere iscritta al Registro Imprese e/o REA?
Sì, ai sensi dell’articolo 4, comma 4, dell’Avviso pubblico, l’impresa capofila del partenariato deve essere iscritta al Registro imprese e/o REA, così come tutti gli altri soggetti partner che siano tenuti alla predetta iscrizione secondo la normativa vigente.
15. L’allegato 5a - "Comunicazione del dato sulla Titolarità effettiva per Enti privati" deve essere presentato per la sola impresa capofila o per tutti i soggetti del partenariato?
L’allegato 5a deve essere presentato da tutti i soggetti partner, qualificabili come Enti privati. Con riferimento alla documentazione da allegare, si può consultare la FAQ n. 11.
16. Gli allegati 3a e 3b - Dichiarazioni antimafia e l’allegato 4 – Dichiarazione de minimis devono essere presentati per tutti i soggetti del partenariato o solo per l'impresa capofila?
Per la risposta al presente quesito si rimanda alla FAQ n. 11.
17. Per Fornitori di servizi media cosa si intende?
La definizione di fornitore di servizi di media è riportata all’articolo 3, comma 1, lettera d del Testo Unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici (D.lgs. n. 208/2021 e s.m.i), intesa quale persona fisica o giuridica cui è riconducibile la responsabilità editoriale della scelta del contenuto non solo audiovisivo, ma anche radiofonico. Per tale tipologia di soggetti, si fa riferimento, altresì, alla delibera n. 666/08/CONS e s.m.i. e alla delibera n. 295/23/CONS per quanto concerne il riferimento all’audiovisivo e alla delibera 664/09/CONS e s.m.i per il radiofonico.
18. Il modulo di domanda e, in particolare, la "scheda progetto" hanno dei limiti di caratteri da inserire che bisogna rispettare?
No, non sono previsti dei limiti di caratteri da rispettare.
19. Il fornitore di servizi media (capofila) può coincidere con il fornitore di piattaforme per la condivisione di video?
È obbligatorio che il soggetto capofila sia un’impresa che opera come fornitore di servizi di media o come fornitore di piattaforme per la condivisione di video. Nello specifico, il fornitore di servizi media è la persona fisica o giuridica cui è riconducibile la responsabilità editoriale della scelta del contenuto audiovisivo o radiofonico del servizio di media audiovisivo o radiofonico e che ne determina le modalità di organizzazione, iscritta nel Registro degli operatori di comunicazione (ROC), disciplinato dal regolamento dell’AGCOM di cui alla delibera n. 666/08/CONS, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 224/23/CONS, dettagliato all’articolo 1, lettera d dell’Avviso.
L’eventuale coincidenza dei requisiti nel medesimo soggetto non rileva ai fini dell’Avviso pubblico, nella misura in cui il soggetto in questione può essere capofila in quanto fornitore di servizi media o in quanto fornitore di piattaforme di condivisione video.
Risposta aggiornata in seguito all’intervenuta modifica dell’Avviso con Decreto direttoriale n. 157 dell’01/08/2024
20. Che caratteristiche deve avere il fornitore di piattaforme per la condivisione di video? Può per esempio essere il proprietario di un sito web di informazione con video e altri contenuti mediatici?
Per fornitore della piattaforma per la condivisione di video si intende la persona fisica o giuridica che fornisce un servizio di piattaforma per la condivisione di video di cui all’art. 3, comma 1, lettera c) del Testo Unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici (D.lgs. n. 208/2021 e s.m.i.).
21. La piattaforma di condivisione video può essere di carattere locale?
No. Tra gli obiettivi dell’Avviso vi è quello di incidere su ampia scala sul comportamento dei destinatari, in particolare delle giovani generazioni, per questo il contenuto condiviso dovrà essere destinato al grande pubblico e non potrà essere di carattere locale.
22. Una ditta individuale può presentare domanda come soggetto capofila del partenariato?
Sì, una ditta individuale può assumere il ruolo di soggetto capofila del partenariato, a condizione che la stessa si configuri come “fornitore di servizi di media” o come “fornitore di piattaforme per la condivisione di video” ai sensi dell’articolo 4, comma 1 dell’Avviso pubblico, e sia in possesso di tutti i requisiti previsti dagli articoli 1 e 4 del medesimo Avviso.
Risposta aggiornata in seguito all’intervenuta modifica dell’Avviso con Decreto direttoriale n. 157 dell’01/08/2024
23. Per "imprese che operano come fornitori di servizi di media" si intendono tutte quelle iscritte al ROC e consultabili presso l’elenco pubblicato al seguente link: https://www.agcom.it/elenco-pubblico?
Sì, le imprese che operano come fornitori di servizi di media sono le imprese iscritte al ROC, il cui elenco è consultabile al link https://www.agcom.it/elenco-pubblico.
24. Un Ente del Terzo Settore attivo nel campo dell'audiovisivo - tra i cui impegni statutari figura un'attenzione per i giovani e il loro benessere sociale, attraverso la formazione e l'inserimento nel mercato del lavoro - nel cui statuto non è, tuttavia, espressamente presente la parola "minori", può comunque partecipare al partenariato di progetto in qualità di partner obbligatorio ai sensi dell’articolo 4, comma 2 dell’Avviso pubblico?
Ai sensi dell’articolo 4, comma 2 dell’Avviso pubblico, è partner obbligatorio un ETS di natura non commerciale, iscritto al RUNTS, il cui statuto preveda lo svolgimento di attività di promozione, protezione e pubblica tutela dei minori, ovvero di attività espressamente riconducibili all’oggetto e alle finalità, nonché alle linee di intervento e alle azioni previste dall’Avviso pubblico e e che, alla data di presentazione della domanda di cui all’articolo 7 del medesimo Avviso, risulti costituito da almeno due anni in forma di atto pubblico o di scrittura privata autenticata o registrata”.
Risposta aggiornata in seguito all’intervenuta modifica dell’Avviso con Decreto direttoriale n. 157 dell’01/08/2024
25. Gli allegati (3a, 3b, 4, 5a, 5b) vanno compilati solo dal capofila o anche dai partner? Nel secondo caso, vanno firmati digitalmente dai singoli partner? Quali sono le modalità di presentazione/firma degli allegati da parte dei partner?
Con riferimento alla documentazione da allegare, si può consultare la FAQ n. 11. Per quanto riguarda la modalità di presentazione degli allegati, si specifica che tutta la documentazione dovrà essere trasmessa, in allegato al modulo di domanda, dal soggetto capofila in fase di presentazione della domanda di accesso al contributo, secondo le modalità di cui all’articolo 7 dell’Avviso pubblico. Ciascun partner dovrà firmare gli allegati di propria competenza - tramite il proprio rappresentante legale o altro soggetto, a tal fine, delegato – con firma digitale o con firma autografa, allegando copia del documento di riconoscimento del firmatario, per i casi in cui quest’ultimo sia sprovvisto di firma digitale.
26. Il ruolo di capofila e impresa proponente può essere assunto dall'ETS di natura non commerciale iscritto al RUNTS, previsto dall'Art. 4, comma 2, punto a)?
Per la risposta al presente quesito si rinvia alla consultazione della FAQ n. 12 la cui risposta è stata aggiornata in seguito all’intervenuta modifica dell’Avviso con Decreto direttoriale n. 157 dell’01/08/2024.
27. All'articolo 4, comma 8, dell'Avviso pubblico è indicato che l'accordo di partenariato deve essere firmato, a pena di esclusione, digitalmente da tutti i componenti del partenariato; tuttavia, nell' "Allegato 2 - Accordo di partenariato", scaricabile dalla pagina ufficiale https://www.mimit.gov.it/it/incentivi/alfabetizzazione-mediatica-e-digitale-a-tuteladei- Minori , nello spazio riservato alla firma dei partner è riportata la dicitura "riga per la firma autografa". L'accordo di partenariato, oltre che digitalmente, deve anche essere firmato con firma autografa da ogni partner includendo copia del documento di identità dei rispettivi rappresentanti legali.
L’Accordo di partenariato deve essere firmato digitalmente da tutti i soggetti partner (capofila compreso); tuttavia, nel caso in cui uno o più partner siano sprovvisti di firma digitale, l’accordo potrà essere sottoscritto con firma autografa da parte di tutti i soggetti partner (capofila compreso), allegando copia del documento di identità di ciascun firmatario.
28. Nelle dichiarazioni antimafia (Allegati 3a e 3b) la firma autografa può essere sostituita da firma digitale?
Sì. Le dichiarazioni antimafia possono essere sottoscritte sia con firma digitale sia con firma autografa. In tale ultimo caso, dovrà essere allegato copia del documento di riconoscimento del firmatario.
29. La piattaforma di condivisione video deve essere già in possesso della società o può essere creata ad hoc per il progetto?
Nell’ambito della proposta progettuale può essere previsto l’utilizzo di piattaforme di condivisione di video, funzionali al progetto e alle azioni da implementare destinate al grande pubblico, sia già esistenti sia sviluppate ad hoc per la realizzazione del progetto, purché già attive alla data di presentazione della domanda di contributo.
30. Il fatto che la definizione di fornitori di piattaforme per la condivisione di video ribadisca che la piattaforma contempla la condivisione di "programmi o video generati dagli utenti destinati al grande pubblico", implica che nella realizzazione del progetto dobbiamo contemplare un'interazione tra utente e piattaforma oppure è semplicemente riferita ad una definizione generica e generalista?
La definizione di fornitore di piattaforme per la condivisione di video, di cui all’articolo 1 dell’Avviso pubblico, è riportata all’articolo 3, comma 1, lettera l del Testo Unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici (D.lgs. n. 208/2021 e s.m.i). Nell’ambito della proposta progettuale, si può prevedere l’utilizzo di piattaforme per la condivisione di video che devono contemplare l’interazione tra utente e piattaforma, sulla base di quanto definito all’art. 3, comma 1, lettera h) del Testo Unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici (D.lgs. n. 208/2021 e s.m.i).
31. Nel caso in cui si proceda allo sviluppo di una piattaforma di condivisione di video ad hoc per il progetto, la stessa deve essere necessariamente denominata con il nome del progetto e dedicata a raccogliere tutti i contenuti creati appositamente per lo svolgimento delle attività?
No. Nel caso in cui si proceda allo sviluppo di una piattaforma ad hoc per la realizzazione del progetto, nei termini indicati nella risposta alla FAQ n. 30, la stessa non necessariamente dovrà avere la medesima denominazione del progetto ma dovrà risultare funzionale al progetto stesso e alle azioni e contenuti che si prevede di implementare ed includere necessari all'erogazione del servizio offerto, tenendo conto della risposta fornita nella FAQ n. 29, in riferimento al grande pubblico.
32. Si chiede se il cofinanziamento obbligatorio che i partner apporteranno, oltre l'80% di contributo alla spesa, può essere coperto ed eventualmente rendicontato attraverso il costo di risorse interne e/o esterne che lavoreranno al progetto.
Si. La quota di cofinanziamento può essere anche coperta attraverso la valorizzazione dei costi delle risorse umane, interne ed esterne, che saranno impegnate nelle attività progettuali. Per ulteriori dettagli sulle spese ammissibili, si rinvia all’articolo 6 dell’Avviso.
33. Un ETS che prevede nel suo statuto attività di promozione e protezione dei diritti civili e tutela degli stessi, senza tuttavia riportare specificamente la parola "minori", rivolgendosi a "tutti e tutte", includendo ovviamente azioni anche rivolte a minori, come dimostrano alcuni progetti già svolti nelle scuole, può partecipare al partenariato in qualità di partner obbligatorio?
Per la risposta al presente quesito si rinvia alla consultazione dalla FAQ n. 24 la cui risposta è stata aggiornata in seguito all’intervenuta modifica dell’Avviso con Decreto direttoriale n. 157 dell’01/08/2024
34. Un provider di formazione online (che usa dunque una piattaforma per l'erogazione di video) è eleggibile come terzo partner, ossia come fornitore di piattaforme per la condivisione di video?
Nel premettere che per fornitore di piattaforme di condivisione video si intende la persona fisica o giuridica che fornisce un servizio di piattaforma per la condivisione di video di cui all’art. 3, comma 1, lettera c) del Testo Unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici (D.lgs. n. 208/2021 e s.m.i.), qualora il provider di formazione online svolga attività educative e/o ricreative e, pertanto, sia configurabile quale istituzione scolastica/o educativa e/o ricreativa in favore di minori e abbia maturato significative competenze/esperienze in tale settore di attività, tale soggetto potrebbe essere coinvolto in qualità di partner ulteriore, essendo venuta meno l’obbligatorietà del fornitore di piattaforme video come partner.
Risposta aggiornata in seguito all’intervenuta modifica dell’Avviso con Decreto direttoriale n. 157 dell’01/08/2024
35. Per quanto riguarda le informazioni che la domanda deve necessariamente riportare ai sensi dell’articolo 7, comma 5 dell’Avviso pubblico, ed in particolare le informazioni di cui alla lettera e) - piano dei costi del progetto - e lettera f) - piano finanziario del progetto, con l’indicazione del cofinanziamento dei soggetti componenti il partenariato e del relativo contributo richiesto – è previsto un apposito template?
Sì. Le informazioni di cui all’articolo 7, comma 5, lettere e) ed f), dell’Avviso pubblico devono essere inserite nelle sezioni 8 e 9 dell’Allegato 1 - Modulo di domanda, pubblicato sul sito istituzionale del MIMIT nella pagina dedicata all’Avviso.
36. Per quanto riguarda le imprese che operano come fornitori di piattaforme per la condivisione di video, c’è un codice ATECO specifico a cui fare riferimento oppure un registro specifico all'interno del quale trovare questo tipo di fornitori di servizio?
Non è previsto il possesso di uno specifico codice ATECO per le “imprese che operano come fornitori di piattaforme per la condivisione di video” né l’inscrizione a un particolare registro. Resta, tuttavia, ferma la definizione sostanziale recata dall’Avviso pubblico, all’articolo 1, comma 1, lettera e) (“l’impresa che fornisce un servizio di piattaforma per la condivisione di video, ossia quel servizio il cui obiettivo principale consiste nella fornitura di programmi o video generati dagli utenti destinati al grande pubblico, per i quali il fornitore non ha responsabilità editoriale, al fine di informare, intrattenere o istruire attraverso reti di comunicazioni elettroniche e la cui organizzazione è determinata dal fornitore della piattaforma o, anche con mezzi automatici o algoritmi, in particolare mediante visualizzazione, attribuzione di tag e sequenziamento”) nonché il possesso di tutti i requisiti disciplinati all’articolo 4 del medesimo Avviso.
Risposta aggiornata in seguito all’intervenuta modifica dell’Avviso con Decreto direttoriale n. 157 dell’01/08/2024
37. Con riferimento alle imprese che operano come fornitori di piattaforme per la condivisione di video, si può intendere un’azienda che opera nel campo informatico e che può prestare assistenza nella gestione tecnica di siti web ai servizi delle comuni piattaforme quali YouTube, Vimeo, ecc?
La prestazione di assistenza tecnico-informatica per la gestione di siti web facenti capo a imprese titolari di piattaforme di condivisione video non è, di per sé, sufficiente a qualificare l’impresa che presta la predetta attività quale “impresa fornitrice di piattaforme di condivisione video”.
38. Il costo della fideiussione è una spesa ammissibile in fase di rendicontazione?
No. Le spese ammissibili alle agevolazioni sono quelle indicate all’articolo 6 dell’Avviso pubblico.
39. Nell’ambito della presentazione della domanda di accesso al contributo, è previsto l’inoltro di ulteriori allegati quali, ad esempio, lettere d’intenti, manifestazioni d’Interesse, PITCH, analisi e ricerche sulle tematiche del Bando, altra documentazione integrativa?
No. La documentazione da allegare alla domanda di accesso al contributo è indicata nell’Allegato 1 – Modulo di domanda, disponibile nella apposita sezione del sito web del Ministero dedicata all’Avviso pubblico.
40. Tra gli allegati da trasmettere insieme al modulo di domanda (Allegato 1), è previsto l’obbligo di allegare, altresì, ulteriori documenti quali i preventivi, i CV delle risorse interne ed esterne impegnate nel progetto? L’invio degli stessi influisce positivamente sulla valutazione del piano di spesa?
Fermo restando quanto indicato nella FAQ n. 39, si precisa che l’invio di ulteriore documentazione, rispetto a quella indicata nell’Allegato 1 – Modulo di domanda, non verrà preso in considerazione ai fini della valutazione del progetto.
41. Bisogna rispettare un numero massimo di caratteri nell’editing dell’Allegato 1 – Modulo di Domanda?
Per la risposta del quesito in esame, si rinvia alla consultazione della FAQ n.18.
42. Nel calcolo percentuale dell’impiego delle risorse interne ed esterne bisogna tener conto di un parametro di costo oppure di tempo?
Per la valorizzazione della percentuale di impiego delle risorse interne ed esterne nel progetto, di cui alla sezione n. 4 della scheda progetto (foglio n. 3 dell’Allegato 1 – Modulo di domanda), occorre far riferimento al rapporto tra l’impiego effettivo della risorsa nel progetto e la durata complessiva dello stesso.
Esempio:
Durata progetto: 12 mesi
Impiego della risorsa X nel progetto: 6 mesi
% di impiego della risorsa X nel progetto: (6mesi/12mesi) *100= 50%
43. Nel partenariato, oltre ai soggetti obbligatori, è possibile inserire Associazioni Professionali o Enti del Terzo Settore non iscritti al Runts?
Per quanto riguarda il coinvolgimento delle Associazioni all’interno del partenariato, si rinvia alla consultazione della FAQ n. 7 la cui risposta è stata aggiornata in seguito all’intervenuta modifica dell’Avviso con Decreto direttoriale n. 157 dell’01/08/2024. Tra i soggetti partner facoltativi, rientrano esclusivamente quelli di cui all’articolo 4, comma 3 dell’Avviso pubblico.
44. Un ETS, fornitore di servizi media, può partecipare in qualità di capofila prevedendo che la quota parte dei costi complessivi del progetto allo stesso affidata sarà in ogni caso superiore al 30% indicato?
Nel caso sopra rappresentato, il partenariato di progetto deve obbligatoriamente prevedere, oltre al soggetto capofila, il coinvolgimento di un ETS di natura non commerciale e iscritto al RUNTS, con le caratteristiche di cui all’articolo 4, comma 2 dell’Avviso pubblico.
Con riferimento alla previsione di cui all’articolo 5, comma 3, si precisa che, ai fini dell’ammissibilità, la partecipazione al progetto compresa tra il 30% e 50% dell’importo complessivo del progetto deve essere garantita dall’ETS partner di cui al citato articolo 4, comma 2.
Risposta aggiornata in seguito all’intervenuta modifica dell’Avviso con Decreto direttoriale n. 157 dell’01/08/2024
45. Inserendo nel partenariato un altro ETS questo partner deve avere una percentuale minima di partecipazione superiore al 30%?
Si rinvia alla consultazione della FAQ n. 44 la cui risposta è stata aggiornata in seguito all’intervenuta modifica dell’Avviso con Decreto direttoriale n. 157 dell’01/08/2024.
46. Se nel partenariato sono presenti più ETS, la percentuale di partecipazione ai fini del riconoscimento del punteggio premiale verrà calcolata sommando ogni singola percentuale di partecipazione?
Per il riconoscimento del punteggio premiale di cui al criterio 1.3 (Grado di partecipazione dell’ETS) dell’Allegato A, rileva esclusivamente la quota parte dei costi complessivi del progetto sostenuti dall’ETS partner di cui all’articolo 4, comma 2 dell’Avviso pubblico.
47. Gli Allegati 3a e 3b (Dichiarazioni antimafia) vanno prodotti solo dal capofila e da eventuali partner assegnatari di un contributo maggiore di € 150.000?
Gli Allegati 3a e 3b (Dichiarazioni antimafia) vanno prodotti dai soggetti partner (capofila compreso) che esercitano un’attività di impresa nel caso in cui il contributo richiesto dal singolo soggetto risulti maggiore di € 150.000.
48. Può partecipare al partenariato, in qualità di "impresa di produzione audiovisiva e di videogiochi", di cui all’articolo 4, comma 3, lettera c), un soggetto avente codice ATECO 73.11.01 (ideazione di campagne pubblicitarie: creazione e collocazione di pubblicità) e 73.11.02 (conduzione di campagne pubblicitarie), nel cui statuto si fa riferimento allo svolgimento di attività di produzione audiovisiva?
Sì, sebbene l’Avviso pubblico non preveda, per le “imprese di produzione audiovisiva e di videogiochi", il possesso di specifici codici ATECO, tale impresa può partecipare al partenariato, purché l’attività svolta sia coerente all’articolo 4, comma 3, lettera c) e funzionale al raggiungimento dello scopo della progettualità presentata.
49. La costituzione del partenariato è elemento obbligatorio ai fini della partecipazione al Progetto oppure si può prescindere dal partenariato nel caso in cui la Società abbia la possibilità di realizzare tutte le attività al proprio interno?
Sì, la costituzione del partenariato è obbligatoria ai sensi dell’articolo 4 dell’Avviso Pubblico, in base al quale i soggetti ammessi a presentare le proposte progettuali sono le imprese che operano come fornitori di servizi di media o come fornitori di piattaforme per la condivisione di video in qualità di soggetti capofila di un partenariato, nel quale deve essere obbligatoriamente coinvolto un ETS ai sensi dell’articolo 4 comma 2. Inoltre, possono essere, altresì, coinvolti nel partenariato di progetto ulteriori soggetti partner, come elencati nell’articolo 4 comma 3.
Risposta aggiornata in seguito all’intervenuta modifica dell’Avviso con Decreto direttoriale n. 157 dell’01/08/2024
50. Nel caso in cui una società abbia ricevuto nel triennio precedente provvidenze riconducibili alla definizione di aiuti di Stato superiore a 300.000 euro, si intende che non abbia i requisiti per partecipare al Progetto?
Ai sensi dell’articolo 5, comma 4 dell’Avviso pubblico, la quota parte del contributo spettante all’impresa capofila del partenariato, nonché alle ulteriori “imprese” partner di cui all’articolo 4 comma 3, lettere a), b) e c), è concessa a titolo de minimis, ai sensi del regolamento (UE) 2023/2831 della Commissione del 13 dicembre 2023. Tale concessione avviene nei limiti del massimale di aiuti ivi previsto, per “impresa unica”, dal richiamato regolamento, pari a euro 300.000,00 (trecentomila/00) calcolato sui tre anni precedenti.
51. Lettera e) comma 2 dell’art. 4: cosa si intende per “istituzione”? Nello specifico, un’associazione di promozione sociale o un’associazione culturale possono intendersi come “istituzioni” educative e/o ricreative (se quello è il loro fine) e, quindi, entrare a far parte del partenariato?
Sì, a condizione che i soggetti sopraindicati svolgano attività educative e/o ricreative in favore di minori e che gli stessi abbiano maturato significative competenze/esperienze in tale settore di attività.
52. Un Ente del Terzo Settore (iscritto al RUNTS come rete associativa con una capillarità nazionale) che opera regolarmente con attività di tutela ed educative rivolte alle famiglie e ai minori, il cui statuto, a fronte degli adeguamenti previsti dal Codice del Terzo Settore, prevede nelle attività di interesse generale oltre alla lettera “w”, prevista dal Codice TS, relativa alla protezione e tutela dei diritti umani, anche quella relativa alla “formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa - di cui all'art. 5 comma I, lettera I, del d.lgs. 117/2017” ma non è, tuttavia, espressamente presente la parola "minori", può partecipare al partenariato di progetto in qualità di partner obbligatorio ai sensi dell’articolo 4, comma 2 dell’Avviso pubblico?
Ai sensi dell’articolo 4, comma 2, dell’Avviso pubblico l’ETS il cui statuto deve prevedere lo svolgimento di attività di promozione, protezione e pubblica tutela dei minori ovvero di attività espressamente riconducibili all’oggetto e alle finalità dell’Avviso pubblico, nonché alle linee di intervento e alle azioni ivi previste, quali, ad esempio, la formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa, l’ETS, può partecipare al partenariato in qualità di soggetto partner obbligatorio, ai sensi dell’articolo 4, comma 2.
Risposta aggiornata in seguito all’intervenuta modifica dell’Avviso con Decreto direttoriale n. 157 dell’01/08/2024
53. Se la capofila di un progetto si trova in una regione e l'ente partner in un'altra, dove devono essere svolti i progetti? Devono necessariamente svolgersi nella regione della capofila o possono svolgersi indistintamente in qualsiasi regione d'Italia?
Le azioni progettuali possono svolgersi su tutto il territorio nazionale, a prescindere dalla collocazione delle sedi del soggetto capofila e degli altri soggetti partner del progetto. La maggiore copertura del territorio nazionale e dei soggetti target da parte del progetto proposto rappresenta, in ogni caso, elemento qualificante del progetto medesimo.
54. Nell'Articolo 6 dell'Avviso Pubblico vengono menzionate le fasce A, B e C in relazione ai docenti. Quali sono le differenze specifiche tra queste fasce?
Si riporta di seguito la descrizione delle fasce A, B e C di cui alla circolare n. 2 del 2 febbraio 2009 del Ministero del lavoro:
fascia A: docenti di ogni grado del sistema universitario/scolastico e dirigenti dell’Amministrazione Pubblica impegnati in attività formative proprie del settore/materia di appartenenza e/o di specializzazione; funzionari dell’Amministrazione Pubblica impegnati in attività formative proprie del settore/materia di appartenenza e/o di specializzazione con esperienza almeno quinquennale; ricercatori senior (dirigenti di ricerca, primi ricercatori) impegnati in attività proprie del settore/materia di appartenenza e/o di specializzazione; dirigenti d'azienda o imprenditori impegnati in attività del settore di appartenenza, rivolte ai propri dipendenti, con esperienza professionale almeno quinquennale nel profilo o categoria di riferimento; esperti di settore senior e professionisti impegnati in attività di docenza, con esperienza professionale almeno quinquennale nel profilo/materia oggetto della docenza.
fascia B: ricercatori universitari di primo livello e funzionari dell’Amministrazione Pubblica impegnati in attività proprie del settore/materia di appartenenza e/o di specializzazione; ricercatori Junior con esperienza almeno triennale di docenza e/o di conduzione/gestione progetti nel settore di interesse; professionisti o esperti con esperienza almeno triennale di docenza e/o di conduzione/gestione progetti nel settore/materia oggetto della docenza.
fascia C: assistenti tecnici (laureati o diplomati) con competenza ed esperienza professionale nel settore; professionisti od esperti junior impegnati in attività proprie del settore/materia oggetto della docenza.
55. Può essere considerato ammissibile un partenariato composto dai seguenti soggetti partner:
Capofila: Associazione iscritta al RUNTS
Partner 1: Web agency
Partner 2: Ente di formazione accreditato da ente regionale
Partner 3: Scuola secondaria superiore?
No, ai sensi dell’articolo 4 dell’Avviso pubblico, il partenariato deve essere così composto:
• soggetto capofila: un fornitore di servizi di media che risulti iscritto al ROC e che sia in possesso di tutti i requisiti previsti dal comma 4 del citato articolo 4 o un’impresa che opera come fornitore di piattaforme per la condivisione di video;
• partner obbligatorio: ETS di natura non commerciale, iscritto al RUNTS, che rispetti i requisiti previsti dal comma 2 del citato articolo 4;
• eventuali partner facoltativi: imprese che operano come fornitori di piattaforme per la condivisione di video; imprese che operano come fornitori di servizi di media; imprese di produzione audiovisiva e di videogiochi; pubbliche amministrazioni centrali o locali; istituzioni scolastiche e/o educative e/o ricreative.
Risposta aggiornata in seguito all’intervenuta modifica dell’Avviso con Decreto direttoriale n. 157 dell’01/08/2024
56. Siamo un ETS, nel nostro statuto non compare espressamente la parola "minori", ma sono espressamente previste attività nell'ambito dell'istruzione e dell'educazione per bambini e ragazzi di tutte le età. Ci siamo anche dotati di una policy per la tutela dei minori coinvolti in tutte le nostre attività progettuali, e abbiamo anche avviato precise politiche contro il bullismo e il cyberbullismo. Ci confermate la nostra ammissibilità in quanto partner ETS?
Con riferimento al quesito posto, si precisa che con il Provvedimento n. 157 del 1 agosto 2024 è stato modificato il comma 2 dell’articolo 4 dell’Avviso pubblico del 4 luglio 2024, nel seguente modo:
“2. Le proposte progettuali previste nell’ambito del presente Avviso devono essere presentate al Ministero, secondo le modalità di cui all’articolo 7, dall’impresa proponente investita del ruolo di capofila di un partenariato, del quale deve far parte obbligatoriamente, a pena di esclusione dal contributo, un ETS di natura non commerciale, iscritto al RUNTS, che preveda nel suo statuto lo svolgimento di attività di promozione, protezione e pubblica tutela dei minori, ovvero di attività riconducibili espressamente all’oggetto e alle finalità del presente Avviso, nonché alle linee di intervento e alle azioni ivi previste e che, alla data di presentazione della domanda di cui all’articolo 7, risulti costituito da almeno due anni in forma di atto pubblico o di scrittura privata autenticata o registrata”.
57. È possibile validare nel Partenariato 3 diverse Aziende iscritte al ROC che fanno riferimento allo Stesso Editore e quindi allo Stesso Titolare Effettivo?
Sì, in tal caso, però, le tre imprese che operano come fornitori di servizi di media, iscritte al ROC, dovrebbero avere ruoli diversi nel partenariato di progetto; in particolare, una di esse dovrebbe agire in qualità di soggetto capofila e le altre due imprese dovrebbero agire in qualità di partner “facoltativi” ai sensi dell’articolo 4, comma 3 dell’Avviso pubblico.
58. Se una azienda fornitore di servizi di media, avendo sviluppato un know how interno, opera anche come fornitore di piattaforme per la condivisione video, lo stesso soggetto economico, in abbinamento ad un ETS, può essere capofila del progetto e produrre i contenuti media e fornire il servizio per la condivisione dei contenuti video, oppure i soggetti coinvolti debbono essere necessariamente entità diverse?
Come previsto dal Provvedimento n. 157 del 1 agosto 2024, che modifica e proroga i termini relativi all’Avviso pubblico del 4 luglio 2024, il ruolo di capofila del partneriato può essere assunto o da un’impresa che opera come fornitore di servizi di media o da un’impresa che opera come fornitore di piattaforme per la condivisione video.
Si precisa, inoltre, che tale Provvedimento ha modificato il comma 2 dell’articolo 4 dell’Avviso pubblico del 4 luglio 2024, stabilendo che il partenariato deve prevedere obbligatoriamente il coinvolgimento di un “ETS di natura non commerciale, iscritto al RUNTS, che preveda nel suo statuto lo svolgimento di attività di promozione, protezione e pubblica tutela dei minori, ovvero di attività riconducibili espressamente all’oggetto e alle finalità del presente Avviso, nonché alle linee di intervento e alle azioni ivi previste e che, alla data di presentazione della domanda di cui all’articolo 7, risulti costituito da almeno due anni in forma di atto pubblico o di scrittura privata autenticata o registrata”.
59. A cosa si fa riferimento nell'Allegato 1 alla seguente voce? "che l'impresa capofila ha assolto l'adempimento relativo all'imposta di bollo, ai sensi del DPR 26 ottobre 1972, n. 642, mediante annullamento e conservazione in originale presso la propria sede o ufficio per eventuali successivi controlli della marca da bollo identificata dal n. .....". E' un campo che può essere lasciato vuoto?
No. All’interno del campo compilabile relativo alla citata dichiarazione, sarà necessario inserire il numero di bollo utilizzato ai sensi del DPR 26 ottobre 1972, n. 642.
60. In merito al soggetto partner: "un’impresa che opera come fornitore di piattaforme per la condivisione di video" In base all’art. 3, comma 1, lett.c) del Testo Unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici può essere un’agenzia di social media che gestisce un canale e/o pagine su piattaforme di social media (YouTube e/o Fb e/o Instagram, destinate al grande pubblico?
Per la risposta al quesito posto, si rinvia alla consultazione della FAQ n. 10, pubblicata sul sito istituzionale del MIMIT nella pagina dedicata all’Avviso pubblico.
Si precisa, inoltre, che secondo quanto previsto all’articolo 4, comma 1, dell’Avviso, come modificato con provvedimento n.157 del 1° agosto 2024, “i soggetti ammessi a presentare le proposte progettuali, in qualità di soggetti capofila di un partenariato costituito ai sensi dei commi 2 e 3, sono le imprese che operano come fornitori di servizi di media o come fornitori di piattaforme per la condivisione di video”.
61. L' "impresa che opera come fornitore di piattaforme per la condivisione di video" deve essere necessariamente un'impresa come da definizione dell.Art.1 dell'Avviso pubblico e dell'art.3 del Testo Unico dei servizi dei media audiovisivi e radiofonici (es. You Tube, Netflix, Amazon prime) o può anche essere un'impresa che fornisce conto terzi tali servizi?
Per la risposta al quesito posto, si rinvia alla consultazione della FAQ n. 10, pubblicata sul sito istituzionale del MIMIT nella pagina dedicata all’Avviso pubblico.
Si precisa, inoltre, che secondo quanto previsto all’articolo 4, comma 1 dell’Avviso, come modificato con provvedimento n.157 del 1° agosto 2024, “i soggetti ammessi a presentare le proposte progettuali, in qualità di soggetti capofila di un partenariato costituito ai sensi dei commi 2 e 3, sono le imprese che operano come fornitori di servizi di media o come fornitori di piattaforme per la condivisione di video”.
62. Riguardo il ruolo del capofila, con riferimento a "le imprese che operano come fornitori di servizi di media" Nel pubblico elenco ROC https://www.agcom.it/elenco-pubblico? selezionando come attività " Fornitore di piattaforme per la condivisione di video" non esistono aziende presso l'intera regione, (regione Calabria), che forniscono questo tipo di servizio. Si chiedono chiarimenti circa la figura del capofila.
Il requisito della iscrizione al ROC è riferito, come previsto all’articolo 1, comma 1, lettera d), dell’Avviso pubblico, alle “imprese fornitrici dei servizi media”. Ciò precisato, si invita a consultare nuovamente l’Elenco pubblico disponibile al sito https://www.agcom.it/elenco-pubblico in quanto risultano presenti diversi fornitori di servizi di media con sede nella Regione indicata.
Si precisa, inoltre, che secondo quanto previsto all’articolo 4, comma 1, dell’Avviso, come modificato con provvedimento n.157 del 1° agosto 2024, “i soggetti ammessi a presentare le proposte progettuali, in qualità di soggetti capofila di un partenariato costituito ai sensi dei commi 2 e 3, sono le imprese che operano come fornitori di servizi di media o come fornitori di piattaforme per la condivisione di video” e si invita, a consultare la risposta alla FAQ n. 10 pubblicata sul sito istituzionale del MIMIT nella pagina dedicata all’Avviso pubblico.
63. Si richiede - in considerazione dell’obiettivo descritto nel comma 1 articolo 2 del bando in oggetto - se possa essere considerata bastevole all’interno del partenariato la presenza come capofila della sola società fornitrice di servizi media provvedendo alla diffusione sulle piattaforme digitali come descritte attraverso l’apertura di un canale ad hoc. Questo è richiesto in virtù delle complessità autorizzativa e temporale che si impegnerebbe nella sottoscrizione di un accordo di partenariato con le definite “piattaforme di condivisione video destinate al grande pubblico” le cui linee di comando e controllo difficilmente consentono di ottenere una risposta entro i termini del bando in oggetto.
Si precisa che, secondo quanto previsto all’articolo 4, comma 1, dell’Avviso pubblico, come modificato con provvedimento n.157 del 1° agosto 2024, “i soggetti ammessi a presentare le proposte progettuali, in qualità di soggetti capofila di un partenariato costituito ai sensi dei commi 2 e 3, sono le imprese che operano come fornitori di servizi di media o come fornitori di piattaforme per la condivisione di video”.
Come stabilito al comma 2 del medesimo articolo 4: “Le proposte progettuali previste nell’ambito del presente Avviso devono essere presentate al Ministero, secondo le modalità di cui all’articolo 7, dall’impresa proponente investita del ruolo di capofila di un partenariato, del quale deve far parte obbligatoriamente, a pena di esclusione dal contributo, un ETS di natura non commerciale, iscritto al RUNTS, che preveda nel suo statuto lo svolgimento di attività di promozione, protezione e pubblica tutela dei minori, ovvero di attività riconducibili espressamente all’oggetto e alle finalità, nonché alle linee di intervento e alle azioni previste dal presente Avviso e che, alla data di presentazione della domanda di cui all’articolo 7, risulti costituito da almeno due anni in forma di atto pubblico o di scrittura privata autenticata o registrata”.
Pertanto, alla luce del citato provvedimento n.157 del 1° agosto 2024, il fornitore di piattaforme per la condivisione di video, nell’ambito del partenariato, non costituisce partner obbligatorio bensì facoltativo.
64.
- Quali sono le forme, riconosciute valide a valere sul bando, da utilizzare in fase di presentazione della domanda progettuale per avvalorare la reale presenza della quota di co-finanziamento? (Es. Conto capitale, assunzioni, sponsorizzazioni tecniche o finanziarie, etc.)
- Per avvalorare la presenza reale della quota di co-finanziamento, serviranno delle prove probanti o basterà solo inserire nell'apposita domanda la cifra di cofinanziamento?
Il co-finanziamento previsto dall’Avviso pubblico indica la quota dei costi totali del progetto, come esposti nel modulo di domanda, non coperti dal contributo pubblico, la cui copertura è, pertanto, a carico dei soggetti facenti parte del partenariato.
In tale prospettiva, ai fini della comprova del co-finanziamento, è sufficiente la rendicontazione, con le modalità previste dall’Avviso pubblico, del sostenimento tutti i costi complessivi del progetto, a fronte della quale verrà riconosciuta, a seguito delle verifiche previste nell’Avviso, il contributo pubblico nella misura richiesta, restando, come detto, i costi non coperti dal medesimo contributo a carico dei soggetti facenti parte del partenariato.
65. La società A risulta essere fornitore di servizi di media audiovisivi lineari o radiofonici e non lineari. La società A è stata fusa per incorporazione nella società B il 31/12/2023 che pertanto è subentrata in tutti i rapporti attivi e passivi della società A.
Si chiede se la società B sia a sua volta divenuta titolare dell’autorizzazione quale fornitore di servizi di media audiovisivi lineari o radiofonici e non lineari.
Ai fini dell’accesso al contributo, è necessario che l’impresa (nel caso sopra descritto, dunque, l’impresa B) operi come fornitore dei servizi media e che sia iscritta, alla data della presentazione della domanda di contributo, nel Registro degli operatori di comunicazione (ROC).
66. Si richiedono informazioni circa il ruolo dell'ETS partner per il quale è prevista una partecipazione dal 30% al 50% dell'importo complessivo del progetto.
- Cosa dovrebbe fare l'ETS? Produrre i contenuti audiovisivi?
- L’ETS per svolgere le attività previste dal Bando può avvalersi dell’impresa capofila e quindi del fornitore dei servizi di media?
Se affermativo i costi sostenuti per tali attività corrisposti al FSMA rientrano nella quota parte dei costi complessivi del progetto sostenuti dall’ETS coinvolto nel partenariato di progetto?
Nell’ambito del progetto, ciascun soggetto partner partecipa in funzione delle competenze e dello specifico know-how che possiede, anche attraverso la produzione di contenuti audiovisivi. L’apporto di tali competenze deve essere funzionale al più efficace raggiungimento degli obiettivi previsti dall’Avviso pubblico. Tale aspetto deve essere illustrato sia nell’ambito dell’accordo di partenariato (vedi articolo 4, comma 7), sia nel modulo di domanda (vedi articolo 7, comma 5).
Qualora i contenuti audiovisivi siano forniti da un’impresa diversa da quelle facenti parte del partenariato, i costi legati all’eventuale attività prestata da un fornitore esterno possono essere sostenuti e rendicontati da uno o più dei soggetti partner, nell’ambito della voce di spesa “costi per la fornitura di prodotti multimediali e audiovisivi nonché servizi specialistici strettamente funzionali alla realizzazione del progetto” di cui all’articolo 6, comma 1, lettera h).
67.
- All'articolo 1 del bando, si citano "contenuti generati dagli utenti". Il progetto può prevedere sia contenuti generati dagli utenti, sia contenuti generati dai partner? Inoltre, è ammissibile che la pubblicazione dei contenuti generati dagli utenti sia "moderata" dal capofila?
- Disponendo già di una piattaforma, sono ammissibili costi di adeguamento e customizzazione della suddetta piattaforma? Per il costo di gestione della piattaforma, è sufficiente stimarlo /auto dichiararlo oppure occorre che la spesa sia supportata da giustificativi di spesa (fatture)?
- Uno dei partner può emettere una fattura intestata al capofila oppure ad un altro partner?
Con riferimento al primo quesito (lettera a), si rappresenta che la definizione di “fornitore di piattaforme per la condivisione di video”, ivi incluso il riferimento sopra evidenziato ai “contenuti generati dagli utenti”, è ripresa dall’articolo 3 del Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici di cui al decreto legislativo n. 208/2021, al quale dunque, si rimanda.
In merito al quesito di cui alla lettera b), ai fini dell’ammissibilità al contributo, i costi di adeguamento e di customizzazione di una piattaforma esistente possono essere ritenuti ammissibili solo se il lavoro di adeguamento e di customizzazione sia strettamente funzionale alla realizzazione del progetto di cui all’Avviso pubblico. In sede di modulo di richiesta del contributo, è a carico del soggetto proponente descrivere e motivare l’esigenza dei lavori di adeguamento e customizzazione della piattaforma ai fini della realizzazione del progetto.
In relazione al quesito di cui alla lettera c), si rappresenta che la previsione in ordine all’accesso al contributo attraverso apposito partenariato risponde all’esigenza di assicurare un raggruppamento – anche e soprattutto in termini di competenze, vocazioni e saperi – composito e funzionale al più efficace perseguimento degli obiettivi alla base dell’Avviso pubblico. Ciascun soggetto partner partecipa alla realizzazione del progetto apportando il suo specifico know-how. In tale prospettiva, non sono, dunque, ammesse fatture tra i diversi partner. Qualora sia necessario ricorrere, ai fini della migliore realizzazione del progetto, a competenze per servizi specialistici non coperti dai soggetti facenti parte del partenariato, si potranno coinvolgere soggetti esterni, nell’ambito di quanto previsto all’articolo 6, comma 1, lettera h).
68.
- Tra i soggetti Partner addizionali, nel bando si fa riferimento anche alle Pubbliche Amministrazioni Locali e Centrali mentre nelle Faq n. 4 e n. 11 si riporta la definizione di Enti Pubblici.
Poiché per Pubbliche Amministrazioni si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, le Città metropolitane, i Comuni, le Comunità montane e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, si conferma che un Ente d'Ambito Sociale è un soggetto ammissibile in qualità di partner poiché rientra nella tipologia di Ente Pubblico non economico locale? - nell'Allegato 1 Modulo di Domanda - Sezione 1 Cronoprogramma, poiché la formattazione delle Celle è protetta da password, non è possibile aggiungere elementi descrittivi riguardanti le Azioni e le Attività. In questa Sezione è possibile inserire solo 3 date di inizio e 3 date di fine per 3 sole attività. Sussiste un errore nel Modulo che impedisce l'editing e di aggiungere altre azioni ed elementi descrittivi oppure è stata erroneamente interpretata la metodologia di compilazione del cronoprogramma?
- nel calcolo del punteggio relativo alla % di cofinanziamento, l'arrotondamento fino alla seconda cifra decimale va intesa come valore assoluto (ad es: 4,58 = 5 punti) oppure come valore relativo (ad es. 4,58 = 4,6 punti)?
Con riferimento al primo quesito (1), si conferma l’ammissibilità – in qualità di soggetti partner “facoltativi”, ai sensi dell’articolo 4, comma 3, lettera d), dell’Avviso pubblico – degli enti pubblici non economici locali.
In merito al secondo quesito (2), si precisa che l’Allegato 1 – Modulo di domanda – Cronoprogramma prevede l’inserimento delle date di avvio e di conclusione per ogni tipologia di azione complessivamente considerata. Dunque, non essendo richieste, in tale sede, né l’indicazione di ogni singola attività rientrante nelle diverse categorie di azioni, né la descrizione delle stesse, sarà sufficiente indicare, per ciascuna delle predette categorie, la data di avvio, da intendersi quale data di avvio della prima attività svolta nell’ambito del “macrogruppo”, e la data di conclusione, da intendersi quale data di conclusione dell’ultima attività svolta nell’ambito del medesimo “macrogruppo”.
La descrizione delle azioni, singolarmente intese, è, invece, prevista nel foglio n. 3 dell’Allegato 1 – Modulo di domanda, denominato “Scheda progetto”, nel quale il soggetto proponente è tenuto ad indicare e a descrivere dettagliatamente ogni singola azione e attività che si intende implementare nell’ambito del progetto.
Ne consegue che l’impossibilità di aggiungere delle righe nella suddetta tabella non rappresenta un’anomalia del modulo di domanda.
Con riferimento al terzo quesito (3), si rileva che la domanda afferisce alle modalità di attribuzione, ad opera della specifica Commissione di cui all’articolo 10 dell’Avviso pubblico, del punteggio in relazione ai criteri di valutazione delle domande di contributo previsti dall’allegato A all’Avviso pubblico, ivi incluso quello relativo alla maggiore incidenza del co-finanziamento ad opera dei soggetti partner. L’arrotondamento alla seconda cifra decimale attiene, dunque, al valore assunto dal risultato dell’indicatore di cui al criterio 1.2 del citato allegato A.
69. Il contributo de minimis viene considerato soltanto per l'impresa capofila del progetto o anche le imprese partner devono avere una quota de minimis a disposizione per la quota di budget a propria gestione diretta?
Ai sensi dell’articolo 5, comma 4, dell’Avviso pubblico, il contributo, per la parte di progetto ad esse riferite, è riconosciuto a titolo di de minimis sia all’impresa capofila del partenariato sia alle ulteriori “imprese” partner di cui all’articolo 4, comma 3, lettere a), b) e c). Tale concessione avviene nei limiti del massimale di aiuti ivi previsto, per “impresa unica”, pari a euro 300.000,00 (trecentomila/00) calcolato sui tre anni precedenti.
70. Una S.r.l. impegnata in servizi educativi e di supporto all'istruzione, può essere considerata come "istituzione educativa"?
Una società, qualora svolga attività educative e/o ricreative e, pertanto, sia configurabile quale istituzione scolastica/o educativa e/o ricreativa in favore di minori e abbia maturato significative competenze/esperienze in tale settore di attività, può essere coinvolta in qualità di partner “facoltativo”.
71. Un ente del terzo settore può essere capofila in partenariato con un'impresa che opera come fornitore di piattaforme per la condivisione di video? O è necessario che il capofila sia fornitore di servizi media?
Il ruolo di soggetto capofila del partenariato può essere assunto esclusivamente, tenuto conto delle modifiche all’articolo 4 dell’Avviso pubblico disposte con decreto direttoriale n. 157 del 1° agosto 2024, da un fornitore di servizi di media iscritto al ROC ovvero da un fornitore di piattaforme per la condivisione di video, come definiti dall’articolo 1 dell’Avviso.
Ciò premesso, si specifica che il partenariato di progetto deve obbligatoriamente prevedere, oltre al soggetto capofila (come sopraindicati), il coinvolgimento di un ETS di natura non commerciale e iscritto al RUNTS, che preveda, nel suo statuto, lo svolgimento di attività di promozione, protezione e pubblica tutela dei minori, ovvero di attività espressamente riconducibili all’oggetto e alle finalità, nonché alle linee di intervento e alle azioni previste dall’Avviso pubblico e che, alla data di presentazione della domanda di cui all’articolo 7 del medesimo Avviso, risulti costituito da almeno due anni in forma di atto pubblico o di scrittura privata autenticata o registrata.
72. Gli allegati 3a e 3b vanno prodotti (dal capofila e dai soggetti partner) solo ed esclusivamente nel caso in cui il contributo richiesto dal singolo soggetto risulti maggiore di € 150.000?
Si, gli allegati 3a e 3b devono essere trasmessi dal capofila e da tutti i soggetti partner, ad esclusione dei soggetti pubblici, laddove l’importo agevolativo richiesto dal singolo soggetto sia superiore a euro 150.000,00.
73. Con riferimento al “Fornitore di piattaforme per la condivisione video”, è richiesto un particolare oggetto sociale oppure è sufficiente essere titolare di un canale YouTube o Vimeo ben indicizzato?
Premesso che per fornitore di piattaforme per la condivisione di video si intende la persona fisica o giuridica che fornisce un servizio di piattaforma per la condivisione di video di cui all’articolo 3, comma 1, lettera c), del Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici di cui al decreto legislativo n. 208/2021. La mera titolarità di un canale YouTube o Vimeo non costituisce condizione sufficiente a qualificare l’impresa titolare quale “impresa fornitrice di piattaforme di condivisione video”.
74. Le università pubbliche o private e gli enti di ricerca pubblici sono considerati entità ammissibili secondo le direttive dell'Art. 4 dell'Avviso, considerando che possono essere qualificate sia come pubbliche amministrazioni che come istituzioni educative?
Sì. Le università pubbliche o private e gli enti di ricerca pubblici possono essere coinvolti nel partenariato di progetto in qualità di soggetti partner “facoltativi”, ai sensi dell’articolo 4, comma 3, lettere d) ed e).
75. Ai fini dell’ammissibilità, le proposte progettuali devono avere le seguenti caratteristiche: essere presentate da un partenariato con una partecipazione dell’ETS partner compresa tra il 30% e il 50% dell’importo complessivo del progetto. Come viene calcolata tale percentuale?
Ai fini dell’ammissibilità al contributo, la proposta progettuale deve prevedere una percentuale dei costi complessivi del progetto sostenuti dall’ETS partner compresa tra il 30% e il 50%. La suddetta percentuale dovrà essere calcolata con riferimento all’importo complessivo del progetto e non al contributo richiesto.
ESEMPIO:
% dei costi complessivi sostenuti dall’ETS= (COSTI SOSTENUTI DALL’ETS / COSTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO)*100
COSTO SOSTENUTO DALL’ETS= 100.000,00 €
COSTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO= 300.000,00 €
% DEI COSTI COMPLESSIVI SOSTENUTI DALL’ETS= (100.000/300.000) *100= 33%
A tal riguardo si precisa che, una volta inseriti i dati relativi ai costi e al piano finanziario del progetto, nelle sezioni 8 e 9 dell’Allegato 1 – Modulo di domanda, quest’ultimo consentirà il calcolo automatico della percentuale dei costi complessivi del progetto sostenuti dall’ETS.
76. La quota parte del contributo spettante all’impresa capofila del partenariato, nonché alle ulteriori imprese partner di cui all’articolo 4, comma 2, lettera b) e comma 3, lettere a), b) e c) presenti nel partenariato, è concessa a titolo de minimis, ai sensi del regolamento (UE) 2023/2831 della Commissione del 13 dicembre 2023, nei limiti del massimale di aiuti ivi previsto per impresa unica, pari a euro 300.000,00 (trecentomila/00), calcolato sui tre anni precedenti.
Si deve intendere che ogni impresa partner concorra con una quota del proprio de minimis fino alla quota massima dei 340.000,00 quale contributo massimo erogabile?
esempio:
impresa capofila € 140.000,00 de minimis
impresa ETS € 100.000,00 de minimis
impresa fornitore di piattaforme € 100.000,00 de minimis
Per calcolo del massimale di aiuti de minimis previsto dal regolamento (UE) 2023/2831 della Commissione del 13 dicembre 2023, si fa riferimento al singolo soggetto partner che svolga un’attività di tipo economico.
Ai fini della verifica del predetto massimale, rileva la definizione di “impresa unica” di cui al citato regolamento (UE) 2023/2831, riportata anche all’articolo 1, comma 1, lettera i), dell’Avviso pubblico.
77. Un fornitore di piattaforme web con player al suo interno può essere definito come fornitore di piattaforme per la condivisione di video?
Si premette che per fornitore di piattaforma per la condivisione di video si intende la persona fisica o giuridica che fornisce un servizio di piattaforma per la condivisione di video di cui all’art. 3, comma 1, lettera c) del Testo Unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici (D.lgs. n. 208/2021 e s.m.i.).
Ciò premesso, se si intende per player un programma che ha la funzione di eseguire dei file per esempio musicali, di presentazioni, di video, la risposta è affermativa.